Art. 52.
                     Compiti di rilievo nazionale
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  4, lettera c), della  legge 15
marzo 1997,  n. 59, hanno  rilievo nazionale i compiti  relativi alla
identificazione delle linee  fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale  con  riferimento ai  valori  naturali  e ambientali,  alla
difesa  del  suolo  e  alla  articolazione  territoriale  delle  reti
infrastrutturali  e delle  opere  di competenza  statale, nonche'  al
sistema delle citta' e delle  aree metropolitane, anche ai fini dello
sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
  2. Spettano allo Stato i  rapporti con gli organismi internazionali
e il coordinamento con l'Unione  europea di cui all'articolo 1, comma
4,  lettera e),  della legge  15  marzo 1997,  n. 59,  in materia  di
politiche urbane e di assetto territoriale.
  3.  I  compiti  di  cui  al comma  1  del  presente  articolo  sono
esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
  4. All'articolo 81,  comma primo, del decreto  del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e' abrogata.
 
          Note all'art. 52:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.
            -  Il primo comma dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977,
          n. 616,  come  modificato  dal  presente  articolo,  e'  il
          seguente:
            "Sono    di    competenza   dello   Stato   le   funzioni
          amministrative concernenti:
             a) (Abrogata);
             b) la formazione e l'aggiornamento degli  elenchi  delle
          zone  dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle relative
          norme tecniche per le costruzioni nelle stesse".