Art. 52 Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, nonche' ordinare la chiusura della succursale, quando: a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; b) risultino violazioni delle norme di comportamento; c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale; d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori. 3. I provvedimenti previsti dal camma 2 sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.
Nota all'art. 52: - Il testo dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 18 (Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento). (Omissis). 2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato. (Omissis)".