Art. 52 
  Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari 
 
  1. In caso di  violazione  da  parte  di  imprese  di  investimento
comunitarie, di banche comunitarie e di societa' finanziarie previste
dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, delle disposizioni loro
applicabili ai sensi del presente decreto, la  Banca  d'Italia  o  la
CONSOB, ciascuna  per  le  materie  di  propria  competenza,  possono
ordinare alle stesse di porre termine a tali  irregolarita',  dandone
comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro  in
cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti  eventualmente
necessari. 
  2.  L'autorita'  di  vigilanza  che   procede   puo'   adottare   i
provvedimenti  necessari,   sentita   l'altra   autorita',   compresa
l'imposizione  del  divieto   di   intraprendere   nuove   operazioni
riguardanti singoli servizi o attivita' anche limitatamente a singole
succursali  o  dipendenze  dell'intermediario,  nonche'  ordinare  la
chiusura della succursale, quando: 
    a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita'
competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; 
    b) risultino violazioni delle norme di comportamento; 
    c) le irregolarita' commesse possano  pregiudicare  interessi  di
carattere generale; 
    d) nei casi di  urgenza  per  la  tutela  degli  interessi  degli
investitori. 
  3.  I  provvedimenti  previsti  dal   camma   2   sono   comunicati
dall'autorita' che li  ha  adottati  all'autorita'  competente  dello
Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale. 
 
          Nota all'art. 52: 
            - Il testo dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 1  settembre
          1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia) e' il seguente: 
            "Art.  18  (Societa'   finanziarie   ammesse   al   mutuo
          riconoscimento). 
            (Omissis). 
            2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16,
          comma  3,  si  applicano,  in  armonia  con  la   normativa
          comunitaria, anche alle societa'  finanziarie  aventi  sede
          legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
          controllo e' detenuta da una  o  piu'  banche  aventi  sede
          legale nel medesimo Stato. 
            (Omissis)".