Art. 52 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 1 - Orario di lavoro 1.1 - Ai sensi dell'art.33 del C.C.N.L. l'orario di lavoro del personale ATA e' di 36 ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonche' delle Accademie e dei Conservatori. 1.2 - L'orario di lavoro, di norma, e' di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni. L'orario di lavoro massimo giornaliero e' di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all'art.54 del C.C.N.L. del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell'Istituzione scolastica. 1.3 - Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero e' superiore alle 7 ore e 12 minuti. 1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attivita' lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno o per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L. possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalita' e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto: a) orario di lavoro flessibile; b) orario plurisettimanale; c) turnazioni. 2 - Orario di lavoro flessibile. 2.1 - L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica e' possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessit connesse alle finalita' e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell'offerta formativa, fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.). 2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92 , e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze disservizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall 'istituzione scolastica. 2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessita' del personale connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in eta' scolare, impegno in attivita' di volontariato di cui alla legge n. 266/91 che ne faccia richiesta, compatibilmente con l' insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale. 3 - Orario plurisettimanale 3.1 - La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior intensita' delle attivita' o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell'istituzione scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilita' dichiarate dal personale coinvolto. 3.2 - Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri: a) il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore puo' eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non piu' di 3 settimane continuative; b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico. 3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 4 - Turnazioni 4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attivita'. Si fa ricorso alle funzioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 4.2 - I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti: a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio; b) la ripartizione del personale nei vari turni dovra' avvenire sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; c)l'adozione dei turni puo' prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello dei turno precedente;. d) l'istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potra' essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attivita' didattiche e al funzionamento dell'istituzione scolastica; e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo', di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non puo' essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno e' sospeso salvo comprovate esigenze dell'Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilita' del personale; f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 4.3 - Le indennita', di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto. 4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 puo', a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno. 5 - Ritardi 5.1 - Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo dei recupero entro l'ultimo giorno dei mese successivo a quello in cui si e' verificato il ritardo. 5.2 - In caso di mancato, recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora. 6 - Recupero e riposi compensativi. 6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite. 6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attivita' oltre l'orario ordinario giornaliero puo' richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. 6.3 Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cu- mulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente alla funzionalita' e alla operativita' dell'istituzione scolastica. 6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalita' dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite. 7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici. 7.1 - L'orario di lavoro degli assistenti tecnici e' articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui e' addetto, nonche' per la preparazione del materiale per le esercitazioni. 7.2 - Nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attivita' di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza. 8.- Riduzione dell'orario di lavoro - 35 ore settimanali. 8.1 - A partire dall'a.s. 1999/2000, in prima applicazione, destinatario della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, e' il personale adibito a regimi di orario articolati su piu' turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita' delle seguenti Istituzioni scolastiche: a) Istituzioni scolastiche educative; b) Istituti con annesse aziende agrarie; c) Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 8.2 - Sara' definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant'altro necessario a, individuare il personale che potra' usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al punto 8. del presente comma. 9 - Relazioni sindacali 9.1 - Gli istituti relativi all'orario di lavoro, di cui ai precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dall'art.6 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999. 10 - Disposizioni comuni 10.1 - All'inizio dell'anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi for- mula una proposta di piano dell'attivita' inerente la materia del presente articolo. Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all'art.6 del C.C.N.L. adotta il piano delle attivita'. La puntuale attuazione dello stesso e' affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi. 10.2 - Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potra' subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS.. 10.3 - L'istituzione scolastica fornira' a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dell'interessato contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.