Art. 52 
 
 
Modalita' di trasmissione  delle  informazioni  relative  agli  aiuti
                   pubblici concessi alle imprese 
 
  1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le  informazioni
di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5  marzo  2001,  n.  57,
secondo le modalita' stabilite con  il  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive  18  ottobre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002. 
  2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di  Stato
in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea
di riferimento. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 5  marzo  2001,
          n. 57 (Disposizioni in materia di  apertura  e  regolazione
          dei mercati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  marzo
          2001, n. 66, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Misure per favorire l'accesso  delle  imprese
          artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del
          1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del
          1992. Disposizioni in materia di incentivi alle  imprese  e
          di finanziamento delle iniziative dell'IPI). - 1. 
              2. Per la verifica del rispetto del divieto  di  cumulo
          delle  agevolazioni  di  cui  alla  normativa  nazionale  e
          comunitaria il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   provvede   con   proprio    decreto    a
          disciplinare   le   modalita'   di    trasmissione    delle
          informazioni relative agli  aiuti  pubblici  concessi  alle
          imprese anche tramite  apposite  comunicazioni  all'ufficio
          del registro delle imprese. 
              3.».