Art. 52 
 
 
                      Contenuto della decisione 
 
  1. Con la decisione  che  definisce  il  procedimento  disciplinare
possono essere deliberati: 
    a) il proscioglimento, con  la  formula:  «non  esservi  luogo  a
provvedimento disciplinare»; 
    b)  il  richiamo  verbale,  non  avente  carattere  di   sanzione
disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; 
    c) l'irrogazione di una  delle  seguenti  sanzioni  disciplinari:
avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio  della  professione
da due mesi a cinque anni, radiazione.