Art. 52 
 
 
             Trattamento degli azionisti e dei creditori 
 
  1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato  ai  sensi
dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato: 
    a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate
dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II: 
  i) le riserve e il capitale  rappresentato  da  azioni,  anche  non
computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli  altri  strumenti
finanziari  computabili  nel  capitale  primario  di  classe  1,  con
conseguente  estinzione  dei  relativi   diritti   amministrativi   e
patrimoniali; 
  ii) il valore nominale degli strumenti di  capitale  aggiuntivo  di
classe  1,  anche  per  la   parte   non   computata   nel   capitale
regolamentare; 
  iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,  anche  per  la
parte non computata nel capitale regolamentare; 
  iv)  il  valore  nominale  dei  debiti  subordinati  diversi  dagli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe  1  o  dagli  elementi  di
classe 2; 
  v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili; 
  b) una volta assorbite le perdite, o in  assenza  di  perdite,  gli
strumenti di capitale aggiuntivo di  classe  1  sono  convertiti,  in
tutto o in parte, in azioni  computabili  nel  capitale  primario  di
classe 1; 
  c) se le misure precedenti non sono sufficienti,  gli  elementi  di
classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni  computabili
nel capitale primario di classe 1; 
  d)  se  le  misure  precedenti  non  sono  sufficienti,  i   debiti
subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di  classe
1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni  computabili
nel capitale primario di classe 1; 
  e) se le  misure  precedenti  non  sono  sufficienti,  le  restanti
passivita' ammissibili sono  convertite  in  azioni  computabili  nel
capitale primario di classe 1. 
  2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte: 
  a) in modo uniforme nei  confronti  di  tutti  gli  azionisti  e  i
creditori   dell'ente    appartenenti    alla    stessa    categoria,
proporzionalmente  al  valore  nominale  dei   rispettivi   strumenti
finanziari o  crediti,  secondo  la  gerarchia  applicabile  in  sede
concorsuale e tenuto conto delle clausole  di  subordinazione,  salvo
quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2; 
  b)  in  misura  tale  da  assicurare  che  nessun  titolare   degli
strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili  di  cui  al
comma  1  riceva  un  trattamento  peggiore  rispetto  a  quello  che
riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato  liquidato
nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei  presupposti
per  l'avvio  della  risoluzione,  secondo  la  liquidazione   coatta
amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra  analoga
procedura concorsuale applicabile; 
  c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti  finanziari  o
dei crediti,  al  netto  dell'eventuale  compensazionetra  crediti  e
debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti  valere  da  una
delle  parti  prima  dell'avvio  della   risoluzione;   resta   ferma
l'applicazione degli articoli 54 e 91; 
  d) in caso di passivita'  contestate,  sull'ammontare  riconosciuto
dall'ente sottoposto a risoluzione;  definita  la  contestazione,  il
bail-in  e'  esteso  sull'eventuale  eccedenza  e  il  valore   delle
passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il  bail-in  e'
ripristinato per la differenza. 
  3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate  anche  nei  confronti
dei  titolari  di  azioni  o  di  altre  partecipazioni,   emesse   o
attribuite: 
  a) in virtu' della conversione di titoli  di  debito  in  azioni  o
altre partecipazioni,  a  norma  delle  condizioni  contrattuali  dei
medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento  precedente  o
simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione; 
  b) in virtu' della  conversione  degli  strumenti  di  capitale  in
azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo
II. 
  4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1,  lettera  a),
punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e'  ridotto
o convertito, secondo  l'ordine  indicato  nel  comma  1,  il  valore
nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole  -  non
ancora attivate - in base alle  quali  il  loro  valore  nominale  e'
ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al
verificarsi di eventi  relativi  alla  situazione  finanziaria,  alla
solvibilita' o al livello dei fondi  propri  dell'ente  sottoposto  a
risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto,
ma non azzerato, per effetto di  una  clausola  di  cui  al  presente
comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in. 
  5. La  riduzione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  ha  effetto
definitivo e ha luogo senza che sia dovuto  alcun  indennizzo,  fatto
salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli
azionisti e i creditori perdono ogni  diritto,  fatta  eccezione  per
quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto  al  risarcimento  del
danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione. 
  6. In caso di conversione, il numero di  azioni  da  attribuire  ai
titolari di strumenti  di  capitale  e'  determinato  secondo  quanto
previsto dall'articolo 55. 
  7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in,
il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti  dei
condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi  a  qualunque
titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita'  oggetto
di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti  dell'ente
sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di  cui  esso
fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da  questi  ultimi  a
seguito del bail-in. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Per il riferimento al testo del Testo Unico  bancario
          di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vedasi nelle
          Note alle premesse.