Art. 52 
 
                Superamento del contratto a progetto 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del  decreto
legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad  applicarsi
esclusivamente per la regolazione dei contratti  gia'  in  atto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Resta salvo quanto disposto  dall'articolo  409  del  codice  di
procedura civile. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Si riportano gli articoli da 61 a 69 bis  del  citato
          decreto legislativo n.276 del 2003 
              «Art. 61. (Definizione e campo di applicazione).  -  1.
          Ferma restando la disciplina degli agenti e  rappresentanti
          di commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di
          beni  e  di  servizi  realizzate  attraverso  call   center
          'outbound'  per  le  quali  il  ricorso  ai  contratti   di
          collaborazione a progetto  e'  consentito  sulla  base  del
          corrispettivo  definito  dalla  contrattazione   collettiva
          nazionale di  riferimento,  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
          vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,  numero
          3),  del  codice  di  procedura   civile,   devono   essere
          riconducibili a uno o piu' progetti  specifici  determinati
          dal committente e gestiti autonomamente dal  collaboratore.
          Il progetto  deve  essere  funzionalmente  collegato  a  un
          determinato risultato finale e non puo' consistere  in  una
          mera riproposizione dell'oggetto sociale  del  committente,
          avuto riguardo al coordinamento  con  l'organizzazione  del
          committente e indipendentemente  dal  tempo  impiegato  per
          l'esecuzione dell'attivita'  lavorativa.  Il  progetto  non
          puo'  comportare  lo  svolgimento  di   compiti   meramente
          esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati  dai
          contratti   collettivi   stipulati   dalle   organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale. 
              2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
          prestazioni occasionali, intendendosi per tali  i  rapporti
          di durata complessiva non superiore  a  trenta  giorni  nel
          corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei  servizi  di
          cura e assistenza alla persona, non superiore  a  240  ore,
          con  lo  stesso  committente,   salvo   che   il   compenso
          complessivamente percepito nel  medesimo  anno  solare  sia
          superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
          le disposizioni contenute nel presente capo. 
              2-bis. Se il contratto ha per oggetto  un'attivita'  di
          ricerca  scientifica  e  questa  viene  ampliata  per  temi
          connessi  o  prorogata  nel  tempo,  il  progetto  prosegue
          automaticamente. 
              3. Sono escluse dal campo di applicazione del  presente
          capo le professioni  intellettuali  per  l'esercizio  delle
          quali  e'  necessaria   l'iscrizione   in   appositi   albi
          professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente decreto  legislativo,  nonche'  i  rapporti  e  le
          attivita'  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          comunque rese e utilizzate a fini istituzionali  in  favore
          delle associazioni  e  societa'  sportive  dilettantistiche
          affiliate  alle  federazioni   sportive   nazionali,   alle
          discipline sportive associate e  agli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciute  dal  C.O.N.I.,  come  individuate  e
          disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
          presente capo i componenti degli organi di  amministrazione
          e controllo delle societa' e i  partecipanti  a  collegi  e
          commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
          vecchiaia. 
              4. Le disposizioni  contenute  nel  presente  capo  non
          pregiudicano  l'applicazione  di  clausole   di   contratto
          individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per  il
          collaboratore a progetto.». 
              «Art. 62.  (Forma)  -  1.  Il  contratto  di  lavoro  a
          progetto e' stipulato in forma scritta e deve  contenere  i
          seguenti elementi: 
              a)   indicazione   della    durata,    determinata    o
          determinabile, della prestazione di lavoro; 
              b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
          contenuto caratterizzante e del  risultato  finale  che  si
          intende conseguire; 
              c)  il  corrispettivo  e   i   criteri   per   la   sua
          determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
          e la disciplina dei rimborsi spese; 
              d) le forme di coordinamento del lavoratore a  progetto
          al committente sulla  esecuzione,  anche  temporale,  della
          prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
          tali  da   pregiudicarne   l'autonomia   nella   esecuzione
          dell'obbligazione lavorativa; 
              e) le eventuali misure per la  tutela  della  salute  e
          sicurezza del  collaboratore  a  progetto,  fermo  restando
          quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.». 
              «Art. 63. (Corrispettivo). - 1. Il compenso corrisposto
          ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato  alla
          quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  eseguito  e,  in
          relazione a cio'  nonche'  alla  particolare  natura  della
          prestazione e del contratto che la regola, non puo'  essere
          inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
          settore  di  attivita',  eventualmente  articolati  per   i
          relativi profili professionali tipici e in ogni caso  sulla
          base dei minimi salariali applicati  nel  settore  medesimo
          alle   mansioni   equiparabili   svolte   dai    lavoratori
          subordinati, dai contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
          su loro delega, ai livelli decentrati. 
              2. In assenza di contrattazione  collettiva  specifica,
          il  compenso  non  puo'  essere  inferiore,  a  parita'  di
          estensione   temporale   dell'attivita'    oggetto    della
          prestazione,  alle   retribuzioni   minime   previste   dai
          contratti collettivi nazionali di categoria  applicati  nel
          settore di riferimento alle  figure  professionali  il  cui
          profilo di competenza e di esperienza sia analogo a  quello
          del collaboratore a progetto.». 
              «Art. 64. (Obbligo di riservatezza) - 1. Salvo  diverso
          accordo tra le  parti  il  collaboratore  a  progetto  puo'
          svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti. 
              2.  Il  collaboratore  a  progetto  non  deve  svolgere
          attivita' in concorrenza con i  committenti  ne',  in  ogni
          caso,  diffondere  notizie  e  apprezzamenti  attinenti  ai
          programmi e alla organizzazione di essi, ne'  compiere,  in
          qualsiasi modo,  atti  in  pregiudizio  dell'attivita'  dei
          committenti medesimi." 
              «Art. 65. (Invenzioni del collaboratore a  progetto)  -
          1.  Il  lavoratore  a  progetto  ha   diritto   di   essere
          riconosciuto   autore   della   invenzione   fatta    nello
          svolgimento del rapporto. 
              2. I diritti e gli obblighi delle parti  sono  regolati
          dalle   leggi   speciali,    compreso    quanto    previsto
          dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e
          successive modificazioni.». 
              «Art. 66. (Altri diritti del collaboratore a  progetto)
          -  1.  La  gravidanza,  la  malattia  e  l'infortunio   del
          collaboratore a progetto non  comportano  l'estinzione  del
          rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
          del corrispettivo. 
              2. Salva diversa previsione del contratto  individuale,
          in  caso  di  malattia  e  infortunio  la  sospensione  del
          rapporto  non  comporta  una  proroga  della   durata   del
          contratto, che si estingue alla  scadenza.  Il  committente
          puo' comunque recedere dal contratto se la  sospensione  si
          protrae per un periodo superiore a un  sesto  della  durata
          stabilita  nel  contratto,  quando  essa  sia  determinata,
          ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di  durata
          determinabile. 
              3. In caso di gravidanza, la  durata  del  rapporto  e'
          prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva  piu'
          favorevole disposizione del contratto individuale. 
              4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11  agosto
          1973, n. 533, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          sul processo del  lavoro  e  di  cui  all'articolo  64  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive
          modificazioni, ai  rapporti  che  rientrano  nel  campo  di
          applicazione del presente capo si applicano le norme  sulla
          sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo
          n. 626 del 1994  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
          quando la prestazione lavorativa si svolga  nei  luoghi  di
          lavoro del committente, nonche' le norme di  tutela  contro
          gli infortuni sul lavoro e le  malattie  professionali,  le
          norme di cui all'articolo  51,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488, e  del  decreto  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  71  del  26  marzo
          2001.». 
              «Art. 67. (Estinzione del contratto e preavviso). -  1.
          I contratti di lavoro di cui al presente capo si  risolvono
          al  momento  della  realizzazione  del  progetto   che   ne
          costituisce l'oggetto 
              2. Le parti possono recedere prima della  scadenza  del
          termine per giusta  causa.  Il  committente  puo'  altresi'
          recedere prima della scadenza  del  termine  qualora  siano
          emersi oggettivi profili di inidoneita'  professionale  del
          collaboratore tali da rendere impossibile la  realizzazione
          del progetto. Il collaboratore puo'  recedere  prima  della
          scadenza del termine, dandone preavviso, nel  caso  in  cui
          tale facolta' sia prevista  nel  contratto  individuale  di
          lavoro.». 
              «Art.  68.  (Rinunzie  e  transazioni).  -   1.   Nella
          riconduzione  a  un   progetto   dei   contratti   di   cui
          all'articolo  61,  comma  1,  i  diritti  derivanti  da  un
          rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di
          rinunzie  o  transazioni  tra   le   parti   in   sede   di
          certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
          secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.». 
              «Art.  69.  (Divieto  di  rapporti  di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa  atipici  e   conversione   del
          contratto). - 1. I rapporti di collaborazione coordinata  e
          continuativa  instaurati  senza  l'individuazione  di   uno
          specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
          considerati  rapporti  di  lavoro   subordinato   a   tempo
          indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 
              2. Qualora venga accertato dal giudice che il  rapporto
          instaurato  ai  sensi  dell'articolo  61   sia   venuto   a
          configurare un rapporto  di  lavoro  subordinato,  esso  si
          trasforma   in   un   rapporto   di   lavoro    subordinato
          corrispondente   alla   tipologia   negoziale   di    fatto
          realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria  a  carico
          del committente, i rapporti di collaborazione coordinata  e
          continuativa, anche a progetto, sono  considerati  rapporti
          di lavoro subordinato sin dalla data  di  costituzione  del
          rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
          svolta  con  modalita'  analoghe  a   quella   svolta   dai
          lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
          le prestazioni  di  elevata  professionalita'  che  possono
          essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale. 
              3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
          giudiziale e' limitato esclusivamente,  in  conformita'  ai
          principi generali dell'ordinamento, all'accertamento  della
          esistenza del progetto e non puo'  essere  esteso  fino  al
          punto  di  sindacare  nel  merito  valutazioni   e   scelte
          tecniche,  organizzative  o  produttive  che  spettano   al
          committente.». 
              «Art. 69-bis. (Altre  prestazioni  lavorative  rese  in
          regime di lavoro autonomo) - .  Le  prestazioni  lavorative
          rese da persona  titolare  di  posizione  fiscale  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto  sono  considerate,  salvo
          che sia fornita prova contraria da parte  del  committente,
          rapporti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,
          qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
              a) che la collaborazione con  il  medesimo  committente
          abbia una durata complessiva superiore a  otto  mesi  annui
          per due anni consecutivi; 
              b)   che   il   corrispettivo   derivante    da    tale
          collaborazione,  anche  se  fatturato   a   piu'   soggetti
          riconducibili   al   medesimo   centro   d'imputazione   di
          interessi,  costituisca  piu'   dell'80   per   cento   dei
          corrispettivi   annui   complessivamente   percepiti    dal
          collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; 
              c) che il  collaboratore  disponga  di  una  postazione
          fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 
              2. La presunzione di cui al comma 1 non  opera  qualora
          la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: 
              a)  sia  connotata  da  competenze  teoriche  di  grado
          elevato   acquisite   attraverso   significativi   percorsi
          formativi, ovvero da capacita'  tecnico-pratiche  acquisite
          attraverso  rilevanti  esperienze  maturate  nell'esercizio
          concreto di attivita'; 
              b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito  annuo
          da lavoro autonomo non inferiore a 1,25  volte  il  livello
          minimo imponibile ai fini  del  versamento  dei  contributi
          previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2
          agosto 1990, n. 233. 
              3. La presunzione di cui al comma 1 non opera  altresi'
          con  riferimento   alle   prestazioni   lavorative   svolte
          nell'esercizio di  attivita'  professionali  per  le  quali
          l'ordinamento   richiede   l'iscrizione   ad   un    ordine
          professionale, ovvero ad appositi registri, albi,  ruoli  o
          elenchi  professionali  qualificati   e   detta   specifici
          requisiti e condizioni. Alla  ricognizione  delle  predette
          attivita' si provvede con decreto del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, da emanare,  in  fase  di  prima
          applicazione, entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sentite  le   parti
          sociali. 
              4. La presunzione di cui  al  comma  1,  che  determina
          l'integrale  applicazione  della  disciplina  di   cui   al
          presente capo, ivi compresa la  disposizione  dell'articolo
          69,  comma   1,   si   applica   ai   rapporti   instaurati
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
          al  fine  di  consentire  gli  opportuni  adeguamenti,   le
          predette disposizioni  si  applicano  decorsi  dodici  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              5. Quando la prestazione lavorativa di cui al  comma  1
          si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
          gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
          alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a  carico
          per  due  terzi  del  committente  e  per  un   terzo   del
          collaboratore, il quale, nel  caso  in  cui  la  legge  gli
          imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di  pagamento,
          ha  il  relativo  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  del
          committente.». 
              - Si riporta l'articolo 409  del  codice  di  procedura
          civile: 
              «Art. 409.  (Controversie  individuali  di  lavoro).  -
          TITOLO IV - Norme per le controversie in materia di  lavoro
          - Capo I -  Delle  controversie  individuali  di  lavoro  -
          Sezione I - Disposizioni generali 
              Si osservano le disposizioni del  presente  capo  nelle
          controversie relative a: 
              1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
          inerenti all'esercizio di una impresa; 
              2) rapporti di  mezzadria,  di  colonia  parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
              3) rapporti di agenzia, di  rappresentanza  commerciale
          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in
          una  prestazione  di  opera  continuativa   e   coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato; 
              4) rapporti di lavoro dei dipendenti di  enti  pubblici
          che svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente  attivita'
          economica; 
              5) rapporti di lavoro dei dipendenti di  enti  pubblici
          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non  siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice.».