Art. 52 
 
Disposizioni in  materia  di  immobili  abusivi  realizzati  in  aree
  soggette a rischio idrogeologico elevato  o  molto  elevato  ovvero
  esposti a rischio idrogeologico 
 
  1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  dopo
l'articolo 72 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 72-bis (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di
rimozione o di demolizione di immobili  abusivi  realizzati  in  aree
soggette a rischio  idrogeologico  elevato  o  molto  elevato  ovvero
esposti a rischio idrogeologico). -  1.  Nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e'  istituito  un  capitolo  per  il  finanziamento  di
interventi di rimozione o di demolizione, da  parte  dei  comuni,  di
opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei  quali  viene
comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico,  in  assenza  o  in
totale difformita' del permesso di costruire. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per l'anno finanziario  2016.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione,     per     l'anno     2016,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  acquisizione
dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31,  comma  3,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al  comma
1 del presente articolo  sono  tenuti  ad  agire  nei  confronti  dei
destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di  demolizione
non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative
spese, comprensive di rivalutazioni e  interessi.  Il  comune,  entro
trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento  delle  somme
di cui  al  primo  periodo  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza  di  versamento  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
affinche' le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al  capitolo
di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30  della
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  sono
ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle  somme  disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli  interventi
su opere e immobili per i quali  sono  stati  adottati  provvedimenti
definitivi di rimozione o di demolizione  non  eseguiti  nei  termini
stabiliti, con priorita' per gli interventi in  aree  classificate  a
rischio molto elevato, sulla base di  apposito  elenco  elaborato  su
base trimestrale dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e adottato ogni dodici  mesi  dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. 
  5. Per accedere ai finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  i  comuni
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare apposita domanda di concessione, corredata di una  relazione
contenente il progetto delle attivita' di rimozione o di demolizione,
l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli
immobili ubicati nel  proprio  territorio  per  i  quali  sono  stati
adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di  demolizione  non
eseguiti e  la  documentazione  attestante  l'inottemperanza  a  tali
provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura  per
la presentazione della domanda di concessione. 
  6. I finanziamenti concessi ai  sensi  del  comma  5  del  presente
articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente  percepite
ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003,  n.  326.  Resta  ferma  la  disciplina  delle   modalita'   di
finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione  di  opere  e   immobili   abusivi   contenuta   in   altre
disposizioni. 
  7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di  rimozione
o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi  giorni
dall'erogazione dei finanziamenti concessi,  i  finanziamenti  stessi
devono essere restituiti, con le modalita' di cui al secondo  periodo
del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. 
  8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del  presente
articolo, in cui sono  indicati  i  finanziamenti  utilizzati  e  gli
interventi realizzati». 
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine  della  lettera
sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  di  quelli  che  siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi
in strutture ricettive all'aperto per la sosta  e  il  soggiorno  dei
turisti,  previamente  autorizzate  sotto  il  profilo   urbanistico,
edilizio  e,  ove  previsto,  paesaggistico,  in   conformita'   alle
normative regionali di settore». 
  3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di
cui ai commi» e' inserita la seguente: «2-ter,». 
 
          Note all'art. 52: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 432, della legge
          23  dicembre  2005,  n.  266,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 23 dicembre 2005, n. 302 (S.O.) 
              "432. Il Fondo da  ripartire  per  esigenze  di  tutela
          ambientale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21
          febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile  2005,  n.  58,  e'  iscritto  a  decorrere
          dall'anno 2006 nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
          50 per cento da  destinare  per  le  finalita'  di  cui  al
          decreto-legge 11  giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.  267.  A  tale
          scopo,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio, d'intesa con  le  regioni  o  gli  enti  locali
          interessati, definisce ed attiva  programmi  di  interventi
          urgenti  di  difesa  del  suolo  nelle   aree   a   rischio
          idrogeologico." 
              Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia  (Testo  A)",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.: 
              "3. Se il responsabile  dell'abuso  non  provvede  alla
          demolizione e al ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel
          termine di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene  e
          l'area di sedime, nonche'  quella  necessaria,  secondo  le
          vigenti prescrizioni urbanistiche,  alla  realizzazione  di
          opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti  di  diritto
          gratuitamente al patrimonio del  comune.  L'area  acquisita
          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita." 
              Si riporta il testo degli articoli 6, 13, 29 e 30 della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292 (S.O.): 
              "Art. 6. Misure  di  salvaguardia.  -  1.  In  caso  di
          necessita'  ed  urgenza  il  Ministro  dell'ambiente  e  le
          regioni,  secondo   le   rispettive   competenze,   possono
          individuare aree da  proteggere  ai  sensi  della  presente
          legge ed adottare su di esse misure  di  salvaguardia.  Per
          quanto concerne le aree protette marine detti  poteri  sono
          esercitati dal Ministro dell'ambiente di  concerto  con  il
          Ministro della marina mercantile.  Nei  casi  previsti  dal
          presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta
          e  le  relative  misure  di  salvaguardia   devono   essere
          esaminate dal Comitato nella prima seduta  successiva  alla
          pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area
          stessa. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 della legge
          8 luglio 1986, n. 349 , in  materia  di  individuazione  di
          zone   di    importanza    naturalistica    nazionale    ed
          internazionale, nonche' dall'art. 7  della  legge  3  marzo
          1987, n. 59 . 
              2.   Dalla    pubblicazione    del    programma    fino
          all'istituzione  delle  singole   aree   protette   operano
          direttamente le misure di salvaguardia di cui  al  comma  3
          nonche'   le   altre   specifiche   misure    eventualmente
          individuate nel programma stesso e si applicano  le  misure
          di incentivazione di cui all'art. 7. 
              3. Sono vietati  fuori  dei  centri  edificati  di  cui
          all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865  ,  e,  per
          gravi motivi di salvaguardia ambientale, con  provvedimento
          motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove
          costruzioni  e  la  trasformazione  di  quelle   esistenti,
          qualsiasi  mutamento  dell'utilizzazione  dei  terreni  con
          destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa
          incidere sulla morfologia del territorio,  sugli  equilibri
          ecologici, idraulici ed idrogeotermici  e  sulle  finalita'
          istitutive dell'area protetta. In  caso  di  necessita'  ed
          urgenza,  il  Ministro  dell'ambiente,  con   provvedimento
          motivato, sentita la Consulta, puo' consentire deroghe alle
          misure  di  salvaguardia  in  questione,  prescrivendo   le
          modalita'  di  attuazione  di  lavori  ed  opere  idonei  a
          salvaguardare  l'integrita'  dei  luoghi  e   dell'ambiente
          naturale.  Resta  ferma  la  possibilita'   di   realizzare
          interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
          alle lettere a) e b) del primo  comma  dell'art.  31  della
          legge 5 agosto 1978, n.  457  ,  dandone  comunicazione  al
          Ministro dell'ambiente e alla regione interessata. 
              4. Dall'istituzione della singola  area  protetta  sino
          all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti
          e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11. 
              5.  Per  le  aree  protette   marine   le   misure   di
          salvaguardia sono adottate ai sensi dell'art. 7 della legge
          3 marzo 1987, n. 59 . 
              6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,
          2 e 3 comporta la riduzione in pristino  dei  luoghi  e  la
          eventuale ricostituzione delle specie vegetali  ed  animali
          danneggiate a spese  dell'inadempiente.  Sono  solidalmente
          responsabili per  le  spese  il  committente,  il  titolare
          dell'impresa  e  il  direttore  dei  lavori  in   caso   di
          costruzione   e   trasformazione   di   opere.    Accertata
          l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorita'  di
          gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione  in
          pristino e,  ove  questi  non  provveda  entro  il  termine
          assegnato, che non puo' essere inferiore a  trenta  giorni,
          dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la
          procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art.
          27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , ovvero avvalendosi
          del Corpo forestale dello  Stato  o  del  nucleo  operativo
          ecologico di cui al comma  4  dell'art.  8  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349 . La nota relativa alle spese  e'  resa
          esecutiva dal Ministro  dell'ambiente  ed  e'  riscossa  ai
          sensi del testo unico delle disposizioni di legge  relative
          alla riscossione delle entrate  patrimoniali  dello  Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639." 
              "Art. 13. Nulla osta. - 1. Il rilascio di concessioni o
          autorizzazioni relative ad interventi,  impianti  ed  opere
          all'interno del parco e'  sottoposto  al  preventivo  nulla
          osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformita'
          tra  le  disposizioni  del  piano  e  del   regolamento   e
          l'intervento  ed  e'  reso  entro  sessanta  giorni   dalla
          richiesta. Decorso inutilmente tale termine il  nulla  osta
          si intende rilasciato. 
              Il  diniego,  che  e'  immediatamente  impugnabile,  e'
          affisso contemporaneamente all'albo del comune  interessato
          e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la  durata  di
          sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le
          medesime modalita', dei nulla osta rilasciati e  di  quelli
          determinatisi per decorrenza del termine. 
              2. Avverso  il  rilascio  del  nulla  osta  e'  ammesso
          ricorso giurisdizionale anche da parte  delle  associazioni
          di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8
          luglio 1986, n. 349 . 
              3. L'esame delle richieste di nulla  osta  puo'  essere
          affidato con deliberazione del Consiglio  direttivo  ad  un
          apposito comitato la cui composizione e  la  cui  attivita'
          sono disciplinate dal regolamento del parco. 
              4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla
          richiesta, con comunicazione scritta al  richiedente,  puo'
          rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni  i
          termini di espressione del nulla osta." 
              "Art. 29. Poteri dell'organismo di  gestione  dell'area
          naturale  protetta.   -   1.   Il   legale   rappresentante
          dell'organismo di  gestione  dell'area  naturale  protetta,
          qualora venga esercitata un'attivita'  in  difformita'  dal
          piano,  dal  regolamento  o   dal   nulla   osta,   dispone
          l'immediata sospensione dell'attivita' medesima  ed  ordina
          in ogni caso la riduzione in pristino o  la  ricostituzione
          di specie vegetali o animali a spese del  trasgressore  con
          la responsabilita' solidale del committente,  del  titolare
          dell'impresa  e  del  direttore  dei  lavori  in  caso   di
          costruzione e trasformazione di opere. 
              2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in
          pristino  o  di  ricostituzione  delle  specie  vegetali  o
          animali entro un congruo termine, il legale  rappresentante
          dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno
          degli obbligati  secondo  la  procedura  di  cui  ai  commi
          secondo,  terzo  e  quarto  dell'art.  27  della  legge  28
          febbraio 1985, n. 47 , in quanto compatibili, e recuperando
          le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi  del
          testo unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
          riscossione  delle  entrate   patrimoniali   dello   Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . 
              3. L'organismo di gestione dell'area naturale  protetta
          puo' intervenire nei giudizi  riguardanti  fatti  dolosi  o
          colposi  che   possano   compromettere   l'integrita'   del
          patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facolta'  di
          ricorrere  in  sede  di  giurisdizione  amministrativa  per
          l'annullamento di atti illegittimi lesivi  delle  finalita'
          istitutive dell'area protetta." 
              "Art. 30. Sanzioni. - 1. Chiunque viola le disposizioni
          di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con l'arresto fino  a
          dodici mesi e con l'ammenda da  lire  duecentomila  a  lire
          cinquantamilioni. Chiunque viola  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 11, comma 3, e 19, comma  3,  e'  punito  con
          l'arresto  fino  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da   lire
          duecentomila  a  lire  venticinquemilioni.  Le  pene   sono
          raddoppiate in caso di recidiva. 
              1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata
          con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis,
          chiunque, al comando o  alla  conduzione  di  un'unita'  da
          diporto, che comunque non  sia  a  conoscenza  dei  vincoli
          relativi a tale area, violi il  divieto  di  navigazione  a
          motore di cui all'art. 19, comma 3, lettera e), e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          200 euro a 1.000 euro. 
              2.  La  violazione  delle  disposizioni  emanate  dagli
          organismi di  gestione  delle  aree  protette  e'  altresi'
          punita con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  lire  cinquantamila  a  lire  duemilioni.   Tali
          sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui alla legge 24  novembre  1981,  n.  689  ,  dal  legale
          rappresentante   dell'organismo   di   gestione   dell'area
          protetta. 
              2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui  al
          comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
          euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata  con
          i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma  9-bis,  e
          la persona al comando  o  alla  conduzione  dell'unita'  da
          diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli  relativi
          a tale area. 
              3. In caso di violazioni costituenti ipotesi  di  reati
          perseguiti ai sensi degli articoli 733  e  734  del  codice
          penale puo' essere disposto  dal  giudice  o,  in  caso  di
          flagranza, per evitare l'aggravamento  o  la  continuazione
          del  reato,  dagli  addetti  alla  sorveglianza   dell'area
          protetta, il sequestro di quanto adoperato  per  commettere
          gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto  a
          provvedere   alla   riduzione   in    pristino    dell'area
          danneggiata,  ove  possibile,  e  comunque  e'  tenuto   al
          risarcimento del danno. 
              4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
          nei casi di particolare gravita', la  confisca  delle  cose
          utilizzate per la consumazione dell'illecito. 
              5. Si applicano le disposizioni di cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689 , in quanto non in contrasto  con  il
          presente articolo. 
              6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art.
          18 della legge 8 luglio 1986,  n.  349  ,  sul  diritto  al
          risarcimento del danno ambientale da  parte  dell'organismo
          di gestione dell'area protetta. 
              7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
          di salvaguardia delle riserve naturali statali. 
              8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche in relazione alla  violazione  alle  disposizioni  di
          leggi regionali che prevedono  misure  di  salvaguardia  in
          vista della istituzione di aree  protette  e  con  riguardo
          alla  trasgressione  di  regolamenti  di  parchi   naturali
          regionali. 
              9.  Nell'area  protetta  dei  monti  Cervati,  non   si
          applicano, fino alla costituzione del  parco  nazionale,  i
          divieti di cui all'art. 17, comma 2." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  32,  comma  12,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "12. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  la  Cassa   depositi   e   prestiti   e'
          autorizzata a mettere a disposizione l'importo  massimo  di
          50 milioni di euro per la  costituzione,  presso  la  Cassa
          stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo  per  le
          demolizioni delle opere  abusive,  per  la  concessione  ai
          comuni e ai soggetti titolari dei poteri  di  cui  all'art.
          27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle  modalita'  di
          cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662 e all'art. 41, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi  relativi
          agli interventi di demolizione delle  opere  abusive  anche
          disposti  dall'autorita'  giudiziaria  e   per   le   spese
          giudiziarie,  tecniche  e   amministrative   connesse.   Le
          anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
          spese di gestione  del  Fondo,  sono  restituite  al  Fondo
          stesso in  un  periodo  massimo  di  cinque  anni,  secondo
          modalita' e condizioni stabilite con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le  somme
          riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In  caso  di
          mancato pagamento spontaneo del credito,  l'amministrazione
          comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai  sensi
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
          somme anticipate non siano rimborsate  nei  tempi  e  nelle
          modalita' stabilite, il Ministro dell'interno  provvede  al
          reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone  le
          relative somme  dai  fondi  del  bilancio  dello  Stato  da
          trasferire a qualsiasi titolo ai comuni." 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  3.  (L)  Definizioni  degli  interventi  edilizi
          (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) -  1.  Ai  fini  del
          presente testo unico si intendono per: 
              a)  "interventi   di   manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino la volumetria complessiva degli edifici  e
          non  comportino  modifiche  delle  destinazioni   di   uso.
          Nell'ambito degli interventi di manutenzione  straordinaria
          sono ricompresi anche quelli consistenti nel  frazionamento
          o accorpamento delle unita' immobiliari con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione di uso; 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
          essi   compatibili.   Tali   interventi   comprendono    il
          consolidamento, il ripristino e il rinnovo  degli  elementi
          costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi
          accessori  e  degli  impianti  richiesti   dalle   esigenze
          dell'uso,   l'eliminazione    degli    elementi    estranei
          all'organismo edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
              e)  "interventi  di  nuova  costruzione",   quelli   di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
              e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra  o
          interrati,  ovvero  l'ampliamento   di   quelli   esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
              e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
              e.3) la realizzazione di infrastrutture e di  impianti,
          anche per pubblici servizi, che comporti la  trasformazione
          in via permanente di suolo inedificato; 
              e.4) l'installazione di torri e tralicci  per  impianti
          radio-ricetrasmittenti e di ripetitori  per  i  servizi  di
          telecomunicazione; 
              e.5)  l'installazione  di  manufatti   leggeri,   anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto  per  la
          sosta e il soggiorno dei turisti,  previamente  autorizzate
          sotto il profilo urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,
          paesaggistico, in conformita' alle normative  regionali  di
          settore; 
              e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
          degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
          e  al  pregio  ambientale  e  paesaggistico   delle   aree,
          qualifichino come interventi di nuova  costruzione,  ovvero
          che comportino la realizzazione di un volume  superiore  al
          20% del volume dell'edificio principale; 
              e.7)  la  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
              f) gli "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",
          quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
          -  edilizio  con  altro  diverso,   mediante   un   insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              2. Le definizioni di cui al comma  1  prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista dall'art. 34 del decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490." 
              Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'art.  7  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          recante "Misure urgenti per  l'apertura  dei  cantieri,  la
          realizzazione delle opere  pubbliche,  la  digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre 2014, n. 212.,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "7.  Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e  la
          realizzazione degli  interventi  necessari  all'adeguamento
          dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione
          oggetto di procedura di infrazione o  di  provvedimento  di
          condanna della Corte di Giustizia  dell'Unione  europea  in
          ordine  all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  entro   il   30
          settembre 2015, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          attivata la procedura di esercizio del  potere  sostitutivo
          del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la  nomina  di
          appositi commissari  straordinari,  che  possono  avvalersi
          della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I
          commissari sono nominati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
          successivi  quindici  giorni.   I   commissari   esercitano
          comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art.
          10 del  decreto-legge  n.  91  del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.  Ai  commissari
          non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
          altri emolumenti, comunque denominati."