Art. 52 
 
                     (Modifiche all'articolo 66 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005) 
 
  1. All'articolo 66 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, dopo  le  parole:  «modalita'  elettroniche»  sono
inserite le seguenti: «, nel rispetto delle regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71,»; 
    b) il comma 8-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 52: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  66  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  66  (Carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale dei servizi) 
              1. Le caratteristiche e le modalita'  per  il  rilascio
          della  carta  d'identita'   elettronica,   e   dell'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per  il
          rilascio della carta d'identita' elettronica, sono definite
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica, con  il  Ministro
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali e d'intesa con la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              2. Le caratteristiche e le modalita' per  il  rilascio,
          per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
          sono  definite  con  uno  o  piu'  regolamenti,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, adottati su proposta congiunta  dei  Ministri  per  la
          funzione pubblica e per l'innovazione e le  tecnologie,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentito il Garante per la protezione dei dati  personali  e
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  nel
          rispetto dei seguenti principi: 
              a) all'emissione  della  carta  nazionale  dei  servizi
          provvedono,  su  richiesta  del  soggetto  interessato,  le
          pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; 
              b) l'onere economico di  produzione  e  rilascio  della
          carta nazionale dei  servizi  e'  a  carico  delle  singole
          amministrazioni che la emettono; 
              c)  eventuali  indicazioni  di  carattere   individuale
          connesse all'erogazione  dei  servizi  al  cittadino,  sono
          possibili nei limiti  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196; 
              d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi  in
          rete devono consentirne l'accesso ai titolari  della  carta
          nazionale  dei  servizi  indipendentemente   dall'ente   di
          emissione, che e' responsabile del suo rilascio; 
              e)  la  carta  nazionale  dei   servizi   puo'   essere
          utilizzata anche per i pagamenti informatici  tra  soggetti
          privati  e  pubbliche   amministrazioni,   secondo   quanto
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  La  carta  d'identita'  elettronica   e   l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per  il
          rilascio  della  carta  d'identita'   elettronica,   devono
          contenere: 
              a) i dati identificativi della persona; 
              b) il codice fiscale. 
              4.  La  carta  d'identita'  elettronica   e   l'analogo
          documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
          prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per  il
          rilascio  della  carta  d'identita'  elettronica,   possono
          contenere, a richiesta dell'interessato ove  si  tratti  di
          dati sensibili: 
              a) l'indicazione del gruppo sanguigno; 
              b) le opzioni di  carattere  sanitario  previste  dalla
          legge; 
              c) i dati biometrici indicati col  decreto  di  cui  al
          comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; 
              d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare
          e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi  al
          cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto  della
          normativa in materia di riservatezza; 
              e) le procedure  informatiche  e  le  informazioni  che
          possono  o  debbono  essere   conosciute   dalla   pubblica
          amministrazione e da  altri  soggetti,  occorrenti  per  la
          firma elettronica. 
              5.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale  dei  servizi  possono  essere  utilizzate  quali
          strumenti di autenticazione telematica per  l'effettuazione
          di   pagamenti   tra   soggetti   privati    e    pubbliche
          amministrazioni, secondo  le  modalita'  stabilite  con  le
          regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
          d'Italia. 
              6. Con decreto del Ministro dell'interno, del  Ministro
          per  l'innovazione  e  le   tecnologie   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali e d'intesa con la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche  e  di
          sicurezza  relative  alle   tecnologie   e   ai   materiali
          utilizzati per  la  produzione  della  carta  di  identita'
          elettronica, del documento di identita' elettronico e della
          carta  nazionale  dei  servizi,  nonche'  le  modalita'  di
          impiego. 
              7. Nel rispetto della disciplina generale  fissata  dai
          decreti  di  cui  al  presente  articolo  e  delle  vigenti
          disposizioni in materia di protezione dei  dati  personali,
          le pubbliche amministrazioni,  nell'ambito  dei  rispettivi
          ordinamenti,    possono    sperimentare    modalita'     di
          utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
          l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'. 
              8.  Le  tessere  di  riconoscimento  rilasciate   dalle
          amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
          essere realizzate anche  con  modalita'  elettroniche,  nel
          rispetto delle regole tecniche di cui  all'articolo  71,  e
          contenere  le  funzionalita'  della  carta  nazionale   dei
          servizi per consentire  l'accesso  per  via  telematica  ai
          servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 
              8-bis.(abrogato)».