Art. 52 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma  1,
4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50
e 51, comma 4, del presente decreto, pari complessivamente a  266,427
milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro  per  l'anno
2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di  euro
per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che
aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a  84,3  milioni
di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti  in
termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 
  a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
  b) quanto  a  63,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2016-2018,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per   60   milioni   di   euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e  l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale per 1 milione di euro; 
  c) quanto a 31,85 milioni di euro  per  l'anno  dal  2017,  a  1,85
milioni di euro per l'anno 2019, a 23  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro
per l'anno 2022, mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016,  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,
nel predetto  limite  di  80  milioni  di  euro,  definitivamente  al
bilancio dello Stato; 
  e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante  riduzione
del Fondo per le emergenze nazionali di  cui  all'articolo  5,  comma
5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  f)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno   2016,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  g)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  h)  quanto  a  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  i)  quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3  milioni  di
euro per l'anno 2018 e a  19,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dalle  misure  previste  dagli
articoli 48, commi 10, 11 e 13. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui
al  presente  decreto  sono  realizzati  nell'ambito  delle   risorse
finanziarie disponibili. Le  Amministrazioni  interessate  provvedono
allo svolgimento delle attivita'  di  rispettiva  competenza  con  le
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro  dieci
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto  residui.  Ove
necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il  ricorso  ad
anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.