(Accordo-art. 52)
 
                             Articolo 52 
 
     Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale 
 
  1. I procedimenti dinanzi al tribunale si  svolgono  in  base  alla
procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale,
conformemente al regolamento di procedura. Tutte  le  procedure  sono
organizzate in modo flessibile ed equilibrato. 
 
  2. Nell'ambito  della  procedura  provvisoria,  dopo  la  procedura
scritta e se del caso, il  giudice  che  funge  da  relatore,  previo
mandato del  collegio  in  seduta  plenaria,  e'  responsabile  della
convocazione di un'udienza  provvisoria.  Detto  giudice  esplora  in
particolare con le parti le possibilita' di una  composizione,  anche
mediante mediazione  e/o  arbitrato,  utilizzando  le  strutture  del
centro di cui all'articolo 35. 
 
  3.  La  procedura  orale  offre  alle  parti  la  possibilita'   di
illustrare in modo adeguato i  rispettivi  argomenti.  Con  l'accordo
delle parti il tribunale puo' prescindere dall'audizione.