Art. 52 
 
 
                  Pratiche e trattamenti consentiti 
 
  1. Nella produzione degli  aceti  sono  ammessi  le  pratiche  e  i
trattamenti sulle materie prime menzionati  nelle  norme  dell'Unione
europea nonche' quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo
buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso,  proibita
ogni pratica di colorazione. 
  2. Nella preparazione degli aceti sono inoltre consentite: 
    a) l'aggiunta di acqua, purche'  sia  effettuata  soltanto  negli
acetifici; 
    b) la decolorazione con il carbone per uso enologico; 
    c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino. 
  3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo
53, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e  trattamenti
sugli aceti. 
  4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti,
se  applicabili,  agli  stessi  vincoli  e  limiti  stabiliti   dalla
normativa dell'Unione europea.