(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
 
 
        Assegnazione temporanea presso altra amministrazione 
 
    1. Il dipendente puo' essere assegnato temporaneamente  ad  altra
amministrazione, anche di diverso comparto, che ne faccia  richiesta,
per utilizzarne le prestazioni. 
    2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 sono disposte con
il consenso dell'interessato. 
    3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando
presso altra amministrazione, continua ad  occupare  un  posto  nella
dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, che non puo'
essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilita'. 
    4. L'assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non puo'
superare la durata di 12 mesi, rinnovabili. 
    5. Il dipendente puo' chiedere, in relazione alla  disponibilita'
di posti in organico, il  passaggio  diretto  all'amministrazione  di
destinazione, ai  sensi  dell'art.  30  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    6. L'assegnazione temporanea  puo'  cessare,  prima  del  termine
previsto dal comma 4, per effetto del ritiro  dell'assenso  da  parte
dell'interessato    o    per    il    venir    meno    dell'interesse
dell'amministrazione che lo ha richiesto. 
    7. L'assegnazione temporanea puo' essere disposta oltre la durata
indicata nel comma 4, fatti salvi i limiti temporali  di  legge,  nei
seguenti casi: 
      a) qualora norme di legge e di regolamento  prevedano  appositi
contingenti  di  personale  in  assegnazione   temporanea,   comunque
denominata, presso l'amministrazione ricevente; 
      b) assegnazione presso gli  uffici  di  diretta  collaborazione
degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 4,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165/2001; 
      c)  assegnazione  presso  amministrazioni  pubbliche  di  nuova
istituzione sino alla definizione delle relative dotazioni  organiche
ed ai provvedimenti di inquadramento. 
    8. L'assegnazione temporanea di  cui  al  presente  articolo  non
pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione
dell'anzianita' lavorativa, dei  trattamenti  di  fine  lavoro  e  di
pensione  e  dello  sviluppo  professionale.  Il  predetto  personale
partecipa alle  iniziative  di  formazione  secondo  quanto  previsto
dall'art. 53 del presente contratto. 
    9. Il dipendente in assegnazione temporanea puo' partecipare alle
progressioni economiche  presso  l'amministrazione  di  appartenenza.
Puo' inoltre partecipare, presso la  medesima  amministrazione,  alle
procedure concorsuali o alle procedure selettive per la  progressione
tra le aree o categorie. In caso  di  conseguimento  della  posizione
giuridica superiore, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.
165/2001, tramite le procedure  di  cui  al  precedente  periodo,  il
dipendente cessa dall'assegnazione temporanea. 
    10. Fatte salve eventuali  disposizioni  speciali  di  legge,  la
spesa per l'utilizzo del  personale  in  assegnazione  temporanea  e'
interamente a carico dell'amministrazione di destinazione,  la  quale
eroga  direttamente  il  trattamento  accessorio  vigente  presso  la
medesima  e  rimborsa  all'amministrazione  di  appartenenza  l'onere
relativo al trattamento economico fondamentale. 
    11. Nulla  e'  innovato  per  la  disciplina  delle  assegnazioni
temporanee  prevista  da  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento
disposte in relazione a specifiche esigenze  dell'amministrazione  di
appartenenza («fuori ruolo»).