Art. 51. Assegnazione temporanea presso altra amministrazione 1. Il dipendente puo' essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, che ne faccia richiesta, per utilizzarne le prestazioni. 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 sono disposte con il consenso dell'interessato. 3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua ad occupare un posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, che non puo' essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilita'. 4. L'assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non puo' superare la durata di 12 mesi, rinnovabili. 5. Il dipendente puo' chiedere, in relazione alla disponibilita' di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 6. L'assegnazione temporanea puo' cessare, prima del termine previsto dal comma 4, per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto. 7. L'assegnazione temporanea puo' essere disposta oltre la durata indicata nel comma 4, fatti salvi i limiti temporali di legge, nei seguenti casi: a) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso l'amministrazione ricevente; b) assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001; c) assegnazione presso amministrazioni pubbliche di nuova istituzione sino alla definizione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. 8. L'assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianita' lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. Il predetto personale partecipa alle iniziative di formazione secondo quanto previsto dall'art. 53 del presente contratto. 9. Il dipendente in assegnazione temporanea puo' partecipare alle progressioni economiche presso l'amministrazione di appartenenza. Puo' inoltre partecipare, presso la medesima amministrazione, alle procedure concorsuali o alle procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie. In caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, tramite le procedure di cui al precedente periodo, il dipendente cessa dall'assegnazione temporanea. 10. Fatte salve eventuali disposizioni speciali di legge, la spesa per l'utilizzo del personale in assegnazione temporanea e' interamente a carico dell'amministrazione di destinazione, la quale eroga direttamente il trattamento accessorio vigente presso la medesima e rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale. 11. Nulla e' innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee prevista da disposizioni di legge o di regolamento disposte in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione di appartenenza («fuori ruolo»).