Art. 52 
 
 
                 Adempimenti durante lo svolgimento 
                         delle prove scritte 
 
  1. Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
  2. Gli  elaborati  devono  essere  scritti,  a  pena  di  nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e  la  firma  del
presidente o di un componente della commissione  esaminatrice  o  del
comitato di vigilanza. 
  3. I candidati non possono portare  carta  per  scrivere,  appunti,
libri  od  opuscoli  di  qualsiasi  genere,  nonche'  apparecchiature
elettroniche,  compresi  i   telefoni   portatili.   Possono   essere
consultati i codici, le leggi ed i decreti senza richiami  dottrinali
o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati
preventivamente presentati  all'atto  dell'ingresso  nell'aula  degli
esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal  Comitato  di
vigilanza. 
  4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti  o
che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova  scritta,
e' escluso dal concorso. Nel caso in  cui  risulti  che  uno  o  piu'
candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti  di
tutti i candidati coinvolti. 
  5. La commissione esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime.