Art. 52.
Contratto di somministrazione
1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per soddisfare esigenze
temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3.
3. Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da
limitazioni quantitative sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione;
c) stipulazione di contratti a tempo determinato per il
conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli
enti locali;
d) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE,
statali, regionali o privati;
f) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo
internazionale.
4. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il
personale dei profili della categoria A, per quelli dell'area di
vigilanza. Sono, altresi', escluse le posizioni di lavoro che
comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del
Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per
le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di
attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
6. L'ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare
del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati,
le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n.
300/1970.
7. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, in particolare per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa
in cui saranno impegnati.
8. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
gli enti utilizzatori, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente.
9. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 6 sono
fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata
degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati.
10. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia.