Art. 52. Contratto di somministrazione 1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3. 3. Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione; c) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; d) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; f) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale. 4. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il personale dei profili della categoria A, per quelli dell'area di vigilanza. Sono, altresi', escluse le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo. 5. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 6. L'ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970. 7. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa in cui saranno impegnati. 8. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso gli enti utilizzatori, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente. 9. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 6 sono fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 10. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.