(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
                    Contratto di somministrazione 
 
    1. Gli enti possono stipulare contratti  di  somministrazione  di
lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per soddisfare  esigenze
temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto
legislativo  n.  165/2001  e  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
    2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 50, comma 3. 
    3.  Le  ipotesi  di  contratto  di  somministrazione  esenti   da
limitazioni quantitative sono: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione; 
      c)  stipulazione  di  contratti  a  tempo  determinato  per  il
conferimento di supplenze al personale  docente  ed  educativo  degli
enti locali; 
      d) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi  UE,
statali, regionali o privati; 
      f) realizzazione di eventi  sportivi  o  culturali  di  rilievo
internazionale. 
    4. Il ricorso al lavoro somministrato non e'  consentito  per  il
personale dei profili della categoria  A,  per  quelli  dell'area  di
vigilanza.  Sono,  altresi',  escluse  le  posizioni  di  lavoro  che
comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle  competenze  del
Sindaco come Ufficiale di Governo. 
    5.  I  lavoratori  somministrati,   qualora   contribuiscano   al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano  attivita'  per
le  quali  sono  previste  specifiche  indennita',  hanno  titolo   a
partecipare  all'erogazione  dei  connessi   trattamenti   accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I  relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per  il  progetto  di
attivazione dei contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge in materia. 
    6. L'ente comunica tempestivamente al  somministratore,  titolare
del potere disciplinare nei confronti dei  lavoratori  somministrati,
le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da  contestare  al
lavoratore  somministrato,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.
300/1970. 
    7.  Gli  enti  sono   tenuti,   nei   riguardi   dei   lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti dal decreto  legislativo  n.  81/2008,  in  particolare  per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita'  lavorativa
in cui saranno impegnati. 
    8. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
gli enti utilizzatori, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale
previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee
del personale dipendente. 
    9. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art.  6  sono
fornite informazioni  sul  numero  e  sui  motivi  dei  contratti  di
somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata
degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati. 
    10. Per quanto non  disciplinato  da  presente  articolo  trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia.