Art. 52 Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono ((01. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020 ».)) 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le parole «agevolazioni fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, anche nella forma di contributi,». 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 296 e' sostituito con il seguente: «296. Per le finalita' ((di cui all'articolo 3)) della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e ((dei trasporti)) un apposito fondo ed e' autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e ((di 5 milioni di euro per l'anno 2020.)) Le agevolazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, ((per gli anni 2019 e 2020,)) consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni ((dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) sono disciplinate ((le modalita' di attuazione del presente comma,)) anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.». ((2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi). - 1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»; d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza». 2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019. 3-bis. Al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione, da parte dei produttori, delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.». Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 117 del 2018, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Incentivi per l'acquisto dei dispositivi). - 1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni, anche nella forma di contributi, limitate nel tempo.»