Art. 52 
 
Modifiche all'articolo 108 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Interruzione del giudizio 
 
  1. All'articolo 108  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Interruzione  del
processo»; 
    b) al comma  6,  le  parole  «ovvero  di  successori  di  persona
giuridica,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 52: 
 
              - Si riporta l'articolo 108 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 108 (Interruzione del processo). - (Omissis). 
                6.   Nell'udienza   di   discussione,   il   pubblico
          ministero, se ritiene non sussistere i presupposti  per  la
          riassunzione  nei  confronti  degli  eredi,  puo'  chiedere
          l'immediata declaratoria di  estinzione  del  processo  nei
          confronti della parte colpita dall'evento interruttivo. 
                (Omissis).».