(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
                         Comando finalizzato 
 
    1. Oltre ai congedi dell'art. 19 del  C.C.N.L.  del  10  febbraio
2004 dell'Area  IV  e  dell'  Area  III  con  riferimento  alla  sola
dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, il dirigente  puo'
chiedere e l'azienda o ente possono concedere il comando  finalizzato
per periodi di tempo determinati presso centri, istituti,  laboratori
ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano
dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla
domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 
    2. Il periodo di comando non puo' comunque superare  i  due  anni
nel quinquennio  e  non  puo'  essere  cumulato  con  i  congedi  cui
all'articolo precedente e con le aspettative per motivi personali  di
cui all'art. 10 C.C.N.L. 10 febbraio 2004  come  integrato  dall'art.
24, comma 13, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area IV e di  cui
all'art.  10  del  C.C.N.L.  del  10  febbraio  2004  come  integrato
dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. del 3  novembre  2005  dell'Area
III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni
sanitarie (Aspettativa). 
    3.  In  relazione  all'interesse  dell'azienda  o  ente  che   il
dirigente compia studi speciali o  acquisisca  tecniche  particolari,
indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla  stessa
spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al  dirigente
possa competere il trattamento economico in godimento. 
    4. Il periodo trascorso in comando e'  comunque  valido  ad  ogni
effetto ai fini dell'anzianita' di servizio. 
    5. E' confermata la disapplicazione dei commi da 4 a 7  dell'art.
45 del decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979.