Art. 52. Comando finalizzato 1. Oltre ai congedi dell'art. 19 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 dell'Area IV e dell' Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, il dirigente puo' chiedere e l'azienda o ente possono concedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 2. Il periodo di comando non puo' comunque superare i due anni nel quinquennio e non puo' essere cumulato con i congedi cui all'articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all'art. 10 C.C.N.L. 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 13, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area IV e di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Aspettativa). 3. In relazione all'interesse dell'azienda o ente che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento. 4. Il periodo trascorso in comando e' comunque valido ad ogni effetto ai fini dell'anzianita' di servizio. 5. E' confermata la disapplicazione dei commi da 4 a 7 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 761 del 1979.