(Codice Penale-art. 52)
                              Art. 52. 
 
                         (Difesa legittima) 
 
  Non e' punibile  chi  ha  commesso  il  fatto,  per  esservi  stato
costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od  altrui
contro il pericolo attuale  di  un'offesa  ingiusta,  sempre  che  la
difesa sia proporzionata all'offesa. 
 
  Nei  casi  previsti  dall'articolo  614,  primo  e  secondo  comma,
sussiste ((sempre)) il rapporto di proporzione di cui al primo  comma
del presente articolo se taluno legittimamente presente  in  uno  dei
luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo
idoneo al fine di difendere: 
  a) la propria o la altrui incolumita': 
  b) i beni propri o altrui, quando non vi  e'  desistenza  e  vi  e'
pericolo d'aggressione. 
 
  ((Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  e  al  quarto  comma   si
applicano)) anche nel caso in cui il fatto sia  avvenuto  all'interno
di ogni altro luogo ove venga  esercitata  un'attivita'  commerciale,
professionale o imprenditoriale. 
 
  ((Nei casi di cui al secondo e al  terzo  comma  agisce  sempre  in
stato di legittima difesa colui che compie  un  atto  per  respingere
l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di  armi
o di altri  mezzi  di  coazione  fisica,  da  parte  di  una  o  piu'
persone)).