Art. 520. Supplenze annuali 1. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o mediante l'utilizzazione di personale in soprannumero, il provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo. Sono altresi' conferite supplenze annuali per la copertura dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell'articolo 481, per le nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie provinciali. 2. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo. 3. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, e' consentita l'assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle attivita' previste nel comma 7 dell'articolo 455. 4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522. 5. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni d'orario. Le cattedre o posti orario cosi' formati debbono essere assegnati ad un unico docente. 6. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione fisica. 7. Ogni capo di istituto da' al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle ore di insegnamento della religione cattolica.