Art. 521. Supplenze temporanee 1. Alla copertura dei posti di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attivita' didattiche. 2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilita' non superiori a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono altresi' conferite dal provveditore agli studi le supplenze temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi dell'articolo 520. 3. Sono parimenti conferite dal capo d'istituto, con il rispetto delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1. 4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui all'articolo 522. 5. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.