Art. 522. 
             Compilazione delle graduatorie provinciali 
 
  1. La formazione delle graduatorie provinciali per il  conferimento
delle supplenze annuali al personale docente  della  scuola  materna,
elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione  secondaria
superiore e' curata dal provveditore agli studi secondo le  modalita'
e  nei  termini  che  sono  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti  i  rappresentanti
delle   organizzazioni   sindacali    di    categoria    maggiormente
rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i  relativi
punteggi sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
con specifico riferimento al titolo di studio e, ove  prescritto,  di
abilitazione e di specializzazionee al servizio  prestato,  attinenti
al tipo di insegnamento per il quale  si  chiede  l'inclusione  nella
graduatoria provinciale. 
  2. Per ciascun insegnamento o  gruppo  di  insegnamenti,  impartiti
nella scuola materna e media, nonche'  negli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore, vengono compilate  due  graduatorie,
da utilizzarsi nel seguente ordine di successione: 
    a)  graduatoria  degli  aspiranti  forniti  di   un   titolo   di
abilitazione  valido  per  l'insegnamento  o   per   il   gruppo   di
insegnamenti richiesto; 
    b) graduatoria degli aspiranti forniti di  un  titolo  di  studio
dichiarato  valido  per  l'ammissione  a  concorsi   per   posti   di
insegnamento od a concorsi a cattedre. 
  3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente.  Il
Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria
ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi
aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi
titoli. 
  4. La compilazione delle predette graduatorie  e'  effettuata  alla
scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite. 
  5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per  l'immissione
in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno  diritto  alla
precedenza  assoluta  nel  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
temporanee nella  provincia  in  cui  hanno  presentato  le  relative
domande di supplenza. 
  6.  Entro  cinque  giorni  dalla  data   di   pubblicazione   delle
graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare  ricorso
in opposizione al provveditore agli studi per motivi  attinenti  alla
posizione  in  graduatoria  dei  singoli  aspiranti  alla   supplenza
annuale. 
  7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio
scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono  di
per se' impugnabili. 
  8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli
aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali  le  vigenti
disposizioni non  richiedono  titoli  di  studio  o  di  abilitazione
specifici sono compilate da commissioni provinciali  formate  secondo
criteri che sono stabiliti con decreto del  Ministro  della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; 
le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere  delegate,
per le predette graduatorie, ad  un  capo  d'istituto  di  istruzione
artistica. 
  9. I candidati che nei concorsi per esami e  titoli  per  l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano  stati  inclusi  nella
graduatoria di merito ed abbiano superato  la  prova  facoltativa  di
accertamento della conoscenza di una o piu' lingue  straniere,  hanno
titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui  posti  i
cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua
straniera. Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  determina,  con
propria ordinanza, i criteri  e  le  modalita'  per  l'attuazione  di
quanto sopra disposto.