Art. 523. 
                       Valutazione dei servizi 
 
  1.  L'ordinanza  del  Ministro  della  pubblica   istruzione,   che
stabilisce  le  modalita'  ed  i  termini  per  la  formazione  delle
graduatorie provinciali per il conferimento delle  supplenze  annuali
al personale  docente  ed  educativo,  prevede  una  valutazione  del
servizio militare secondo criteri  uniformi  sia  nei  confronti  del
personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei  confronti
del personale educativo. 
  2. Ai fini della valutazione dei titoli di  servizio,  il  servizio
militare di leva o per richiamo, e l'opera di assistenza  tecnica  in
Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e  successive  modificazioni,  prestati  senza  demerito,   dopo   il
conseguimento del titolo di studio  che  da'  diritto  all'iscrizione
nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico. 
  3. Analogamente e' valutata l'attivita' svolta senza demerito  come
titolare di borse di studio per giovani laureati o  di  addestramento
didattico e scientifico conferite a norma di legge, come  lettore  di
lingua italiana in universita' straniere,  ovvero,  dopo  la  laurea,
come  ricercatore  retribuito   presso   universita',   istituti   di
istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed  istituti  di
ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio  nazionale  delle
ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare. 
  4. Il mandato politico  o  amministrativo  che  comporti  l'esonero
dall'insegnamento e' valutato per  il  periodo  di  tempo  successivo
all'interruzione dell'insegnamento, conseguente al  conferimento  del
mandato, e per tutta la durata  del  mandato  stesso,  come  servizio
scolastico. 
 
          Nota all'art. 523:
             - Per la legge n. 49/1997 si veda la nota all'art. 488.