Art. 525. Commissione per i ricorsi 1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all'articolo 524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali commissioni sono composte: a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile, supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima od alla sesta, un docente della scuola materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali assenti; b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente tecnico-pratico. Il provveditore agli studi, puo' delegare a presiedere la Commissione l'impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla settima del provveditorato agli studi e due docenti per supplire eventuali assenti. 2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal comma 1, ha luogo sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma restando la composizione delle commissioni per i ricorsi. 3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno. 4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di ruolo.
Nota all'art. 525: - L'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica, demanda ad apposito regolamento il riordino degli organi collegiali . . . . . . . . ..; in particolare, la sua lettera e) esclude la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi o giudicanti in procedure di concorso.