Art. 525. 
                      Commissione per i ricorsi 
 
  1. Presso ogni provveditorato agli studi  sono  istituite  apposite
commissioni competenti a decidere sui  ricorsi  di  cui  all'articolo
524, esclusi quelli previsti nel comma  6  di  detto  articolo.  Tali
commissioni sono composte: 
    a) per la scuola materna ed  elementare,  dal  provveditore  agli
studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale  non
inferiore alla settima, da lui  delegato,  che  la  presiede,  da  un
direttore didattico, da un impiegato  con  qualifica  funzionale  non
inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica  funzionale  non
inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna  e  da  due
docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna
ed  uno  dei  docenti  elementari  debbono  essere,  ove   possibile,
supplenti annuali.  Il  direttore  didattico  e  gli  impiegati  sono
nominati dal provveditore agli studi, il quale  nomina  altresi'  gli
altri componenti  della  commissione,  fra  i  docenti  proposti  dai
rappresentanti provinciali dei sindacati  di  categoria  maggiormente
rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati
inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale
non inferiore alla settima od alla sesta,  un  docente  della  scuola
materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali
assenti; 
    b) per la scuola media e gli  istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che  la  presiede,
da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato  del  provveditorato
stesso con qualifica funzionale non inferiore alla  settima,  da  due
docenti di ruolo, da un docente supplente annuale  e  da  un  docente
tecnico-pratico.  Il  provveditore  agli  studi,  puo'   delegare   a
presiedere la Commissione l'impiegato con  qualifica  funzionale  non
inferiore alla settima. Il capo di  istituto  e  gli  impiegati  sono
nominati dal provveditore agli  studi,  il  quale  nomina  gli  altri
componenti della commissione fra i  docenti  di  ruolo,  i  supplenti
annuali e  i  docenti  tecnico-pratici  proposti  dai  rappresentanti
provinciali dei sindacati di categoria  maggiormente  rappresentativi
su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo
di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla
settima del provveditorato agli studi  e  due  docenti  per  supplire
eventuali assenti. 
  2. La proposta da parte dei sindacati di  categoria,  prevista  dal
comma  1,  ha  luogo  sino  all'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma
restando la composizione delle commissioni per i ricorsi. 
  3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno. 
  4. Le commissioni possono essere consultate dal  Provveditore  agli
studi su ogni altra questione relativa al personale  docente  non  di
ruolo. 
 
          Nota all'art. 525:
             -  L'art.  1,  comma 28, della legge n. 537/1993 recante
          interventi  correttivi  di  finanza  pubblica,  demanda  ad
          apposito  regolamento il riordino degli organi collegiali .
          . . . . . . . ..; in particolare, la sua lettera e) esclude
          la presenza di  rappresentanti  sindacali  o  di  categorie
          sociali  economiche  dagli organi collegiali deliberanti in
          materia di ricorsi o giudicanti in procedure di concorso.