(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 526)
                Art. 526. (Art. 106 del Testo Unico) 

 
                         VEICOLI COMMERCIALI 

 
  I conducenti di autocarri, autotreni, autoarticolati e  autosnodati
qualora siano costretti a tenere velocita' eccessivamente  ridotta  e
tale da dar luogo alla formazione  di  colonne  di  autoveicoli,  con
pregiudizio della capacita' della strada, sono tenuti  ad  effettuare
saltuariamente, nei punti ove sussistano le  migliori  condizioni  di
visibilita', delle fermate che permettono il deflusso della colonna. 
  E' vietato il sorpasso  in  prossimita'  e  in  corrispondenza  dei
crocevia non ragolati da semafori ovvero da agenti  del  traffico  ed
inoltre,   qualora   un   veicolo   si   arresti    per    consentire
l'attraversamento ai pedoni ed anche per dare la precedenza ad  altri
veicoli, devono arrestarsi anche quelli appartenenti alle altre  file
parallele.