Art. 526. 
                       R e t r i b u z i o n e 
 
  1. Al personale  docente  ed  educativo  non  di  ruolo  spetta  il
trattamento  economico  iniziale  previsto  per   il   corrispondente
personale docente di ruolo. 
  2. Quando  il  docente  abbia  un  numero  di  ore  settimanali  d'
insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di  servizio  previsto
dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione. 
Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennita' integrativa speciale,
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive  modificazioni
ed integrazioni. 
  3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti
norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai  soli  fini
giuridici, e non a quelli  economici,  nei  limiti  di  durata  della
nomina stessa. 
 
          Nota all'art. 526:
             -   La   legge   n.   324/1959  reca  norme  concernenti
          miglioramenti economici al personale statale  in  attivita'
          ed  in quiescenza; in particolare il suo art. 1 prevede una
          indennita' integrativa  suscettibile  di  variazioni  sulla
          base dell'indice del costo della vita.