(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 527)
                Art. 527. (Art. 107 del Testo Unico) 

 
  La distanza di  sicurezza  tra  due  veicoli  (deve  essere  sempre
commisurata  alla  velocita',  alla  prontezza   dei   riflessi   del
conducente, alle condizioni del traffico, a quelle  planoaltimetriche
della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo  stato  di
efficienza del veicolo, all'entita' del carico, nonche' ad ogni altra
circostanza influente. 
  La distanza di sicurezza deve  essere  almeno  uguale  allo  spazio
percorso durante il tempo che passa tra la  prima  percezione  di  un
pericolo e, l'inizio della fermata. 
  Allorche' sono  in  azione  macchine  sgombraneve  la  distanza  di
sicurezza di almeno m. 20 va intesa tra la macchina operatrice  e  il
primo veicolo che segue. I veicoli marcianti in  senso  opposto  sono
tenuti a procedere con la massima  prudenza  e  cautela  evitando  di
intralciare il lavoro delle macchine e, se necessario, ad arrestarsi.