Art. 527. 
                   Retribuzione supplenze annuali 
 
  1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 e'  corrisposto
mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato. 
  2. Al supplente annuale il cui servizio  sia  cominciato  non  piu'
tardi del 1› febbraio e sia durato fino al termine  delle  operazioni
di scrutinio finale, e a  quello  che  abbia  prestato  servizio  per
almeno 180 giorni, anche se non  continuativi,  e  che  si  trovi  in
servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto
trattamento economico e' dovuto fino al termine dell'anno scolastico. 
  3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il  1›
febbraio e  che  partecipi  agli  esami  della  sessione  estiva,  il
trattamento economico e' corrisposto fino  al  termine  dei  relativi
lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il
trattamento  economico  e'  corrisposto  per  l'intera  durata  della
sessione medesima.