Art. 528.
(Nomina del curatore).
Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel
possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si e'
aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche
d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e'
pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della
provincia e iscritto nel registro delle successioni.