Art. 529. 
Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio 
 
  1. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di  servizio  possono
essere accordati congedi per gravi e comprovati  motivi  di  famiglia
fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto
ad alcun trattamento economico. 
  2. Nei casi di assenza dal servizio per  malattia  accertata  dall'
amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti  annuali
al primo anno di servizio e' mantenuto per 30 giorni con  trattamento
economico ridotto alla meta'.