Art. 53 (R)
                     Registrazione di protocollo

  1.  La  registrazione  di  protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito  dalle  pubbliche  amministrazioni  e' effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero  di  protocollo  del documento generato automaticamente dal
   sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data  di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
   sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente   per   i   documenti  ricevuti  o,  in  alternativa,  il
   destinatario  o  i destinatari per i documenti spediti, registrati
   in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta   del  documento  informatico,  se  trasmesso  per  via
   telematica,  costituita  dalla sequenza di simboli binari in grado
   di  identificarne  univocamente  il contenuto, registrata in forma
   non modificabile.
  2.   Il   sistema   deve  consentire  la  produzione  del  registro
giornaliero  di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di
uno stesso giorno.
  3.   L'assegnazione   delle   informazioni   nelle   operazioni  di
registrazione  di  protocollo  e'  effettuata  dal  sistema  in unica
soluzione,  con  esclusione di interventi intermedi, anche indiretti,
da   parte  dell'operatore,  garantendo  la  completezza  dell'intera
operazione di modifica o registrazione dei dati.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta    dell'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono  specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni   previste   nelle   operazioni   di   registrazione  di
protocollo.
  5.  Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti
e  spediti  dall'amministrazione  e tutti i documenti informatici. Ne
sono  esclusi  le  gazzette  ufficiali,  i  bollettini  ufficiali e i
notiziari  della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle
circolari  e  altre  disposizioni,  i  materiali statistici, gli atti
preparatori  interni,  i  giornali,  le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari,  gli  inviti  a manifestazioni e tutti i documenti gia'
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.