Articolo 53
                         Norme di indirizzo

   1.  I  beni degli enti si distinguono in immobili e mobili secondo
gli articoli 812 e seguenti del codice civile ed in beni materiali ed
immateriali.
   2.  Gli  enti,  in  relazione  alla  dimensione  ed alla struttura
organizzativa,  disciplinano  nel  regolamento di contabilita' di cui
all'articolo   2,  comma  2,  le  modalita'  di  inventariazione,  di
classificazione  e  di  gestione  dei  beni,  nonche'  la  nomina dei
consegnatari.
 
          Nota all'art. 53:
              - Si ritiene opportuno riportare il testo vigente degli
          articoli 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 del codice
          civile:
              «Art.  812 (Distinzione dei beni). - Sono beni immobili
          il  suolo,  le  sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli
          edifici  e  le altre costruzioni, anche se unite al suolo a
          scopo  transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente
          o artificialmente e' incorporato al suolo.
              Sono  reputati  immobili  i mulini, i bagni e gli altri
          edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
          riva  o  all'alveo  o  sono  destinati  ad  esserlo in modo
          permanente per la loro utilizzazione.
              Sono mobili tutti gli altri beni.».
              «Art.  813 (Distinzione dei diritti). - Salvo che dalla
          legge  risulti  diversamente, le disposizioni concernenti i
          beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno
          per  oggetto  beni  immobili  e  alle  azioni  relative; le
          disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti
          gli altri diritti.».
              «Art.  814  (Energie).  - Si considerano beni mobili le
          energie naturali che hanno valore economico.».
              «815  (Beni  mobili iscritti in pubblici registri). - I
          beni  mobili  iscritti  in  pubblici registri sono soggetti
          alle  disposizioni  che  li riguardano e, in mancanza, alle
          disposizioni relative ai beni mobili.».
              «Art.  816  (Universalita' di mobili). - E' considerata
          universalita'   di   mobili   la  pluralita'  di  cose  che
          appartengono  alla  stessa persona e hanno una destinazione
          unitaria.
              Le  singole  cose  componenti  l'universalita'  possono
          formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.».
              «Art.  817  (Pertinenze).  -  Sono  pertinenze  le cose
          destinate  in  modo  durevole  a servizio o ad ornamento di
          un'altra  cosa.  La destinazione puo' essere effettuata dal
          proprietario  della  cosa principale o da chi ha un diritto
          reale sulla medesima.».
              «Art.  818  (Regime  delle  pertinenze). - Gli atti e i
          rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
          comprendono  anche  le  pertinenze,  se non e' diversamente
          disposto.
              Le  pertinenze possono formare oggetto di separati atti
          o rapporti giuridici.
              La  cessazione  della  qualita'  di  pertinenza  non e'
          opponibile   ai   terzi   i   quali  abbiano  anteriormente
          acquistato diritti sulla cosa principale.».
              «Art.  818  (Diritti  dei terzi sulle pertinenze). - La
          destinazione  di  una  cosa  al servizio o all'ornamento di
          un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a
          favore  dei  terzi. Tali diritti non possono essere opposti
          ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente
          data  certa anteriore, quando la cosa principale e' un bene
          immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.».