Art. 53. 
                 Conferma scritta delle informazioni 
  1. Il consumatore deve ricevere conferma  per  iscritto  o,  a  sua
scelta, su altro supporto  duraturo  a  sua  disposizione  ed  a  lui
accessibile, di tutte  le  informazioni  previste  dall'articolo  52,
comma 1, prima od al momento della esecuzione  del  contratto.  Entro
tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere  fornite  al
consumatore anche le seguenti informazioni: 
    a) un'informazione sulle condizioni e le modalita'  di  esercizio
del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente  capo,
inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3; 
    b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui  il
consumatore puo' presentare reclami; 
    c) le informazioni sui servizi di  assistenza  e  sulle  garanzie
commerciali esistenti; 
    d) le condizioni di recesso  dal  contratto  in  caso  di  durata
indeterminata o superiore ad un anno. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
servizi la cui esecuzione  e'  effettuata  mediante  una  tecnica  di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi  siano  forniti  in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica  di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter  disporre
dell'indirizzo geografico della sede  del  professionista  cui  poter
presentare reclami.