Art. 53. Controlli 1. Le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d), e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attivita' ivi prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine puo' chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonche' di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attivita' di controllo e concordano le modalita' per l'effettuazione degli accertamenti.