Art. 53.

                              Controlli

  1.   Le   autorita'  di  vigilanza  di  settore  nell'ambito  delle
rispettive   competenze   verificano   l'adeguatezza   degli  assetti
organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte
dei  soggetti  indicati  nell'articolo  10, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati
nell'articolo  11,  comma 1, degli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria  indicati  all'articolo  11,  comma 3, lettere a) e b), e
delle  societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a).  I  controlli  nei confronti degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe
intese  con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
  2.  I  controlli  sul rispetto degli obblighi previsti dal presente
decreto  e  dalle  relative  disposizioni  di attuazione da parte dei
soggetti  elencati  nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli
intermediari  di  cui  all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti
esercenti  attivita'  finanziaria  di  cui  all'articolo 11, comma 3,
lettere  c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera  b)  e d), e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono
effettuati  dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
  3.  Gli  ordini  professionali  di  cui  all'articolo  8,  comma 1,
svolgono  l'attivita'  ivi  prevista  fermo  restando  il  potere  di
eseguire  controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
  4.  La  UIF  verifica  il  rispetto  delle  disposizioni in tema di
prevenzione  e  contrasto  del  riciclaggio  o  del finanziamento del
terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai
casi  di  omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine puo'
chiedere  la  collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
  5.  Le  autorita'  di  vigilanza,  il  Nucleo  speciale  di polizia
valutaria  della  Guardia  di  finanza possono effettuare ispezioni e
richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonche'
di  ogni  altra  informazione  utile.  A fini di economia dell'azione
amministrativa   e   di   contenimento  degli  oneri  gravanti  sugli
intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il Nucleo speciale
di   polizia  valutaria  della  Guardia  di  finanza  programmano  le
rispettive  attivita'  di  controllo  e  concordano  le modalita' per
l'effettuazione degli accertamenti.