ART. 53
         (Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  84,  comma 1,  del  decreto,  le parole:"di buona
tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e le parole: "con
sistemi di protezione" sono soppresse.