Art. 53 
 
                    (Contratto di produttivita') 
 
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al  31  dicembre  2011,  le  somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,  in  attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi  territoriali  o
aziendali  e  correlate  a  incrementi  di  produttivita',  qualita',
redditivita', innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai  fini  del  miglioramento  della
competitivita' aziendale sono  soggette  a  una  imposta  sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione  entro  il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. 
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011  le  somme  di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di  uno  sgravio  dei  contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1,  comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
3.  Il  Governo,  sentite  le   parti   sociali,   provvedera'   alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.