Art. 53. 
 
(Misure per la prevenzione  dei  danni  e  degli  incidenti  stradali
                    legati al consumo di alcool) 
 
  1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125,  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 14. - (Vendita e somministrazione di  bevande  alcoliche  e
superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate
lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2,  comma
2, del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e'  vietata
lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore
6. 
    2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata  la
somministrazione di bevande  superalcoliche.  Nelle  stesse  aree  e'
vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore
6. 
    3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1  e'  punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. 
    4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  e'  punita
con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  3.500  a  euro
10.500. 
    5. Qualora, nell'arco di un  biennio,  sia  reiterata  una  delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi  1  o  2,  il  prefetto
territorialmente competente in  relazione  al  luogo  della  commessa
violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita
e somministrazione di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche  per  un
periodo di trenta giorni». 
  2. L'articolo 6-bis del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e'
abrogato. 
 
 
          Note all'articolo 53. 
            -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   6-bis   del
          decreto-legge 27  giugno  2003,  n.  151,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214: 
            "6-bis.   Divieto   di   somministrazione   di    bevande
          superalcoliche sulle autostrade. 
            1. Negli esercizi commerciali e nei locali  pubblici  con
          accesso  sulle  strade  classificate  del  tipo  A  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile
          1992, n. 285, e successive  modificazioni,  e'  vietata  la
          somministrazione di bevande superalcoliche.".