Art. 53 
 
                    Verifica della documentazione 
 
    1. La verifica da parte del soggetto  preposto  al  controllo  e'
effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II,  titolo
II, capo I, per ciascun livello della progettazione. 
    2. Con riferimento agli aspetti del  controllo  sopra  citati  si
deve: 
    a) per le relazioni generali, verificare che  i  contenuti  siano
coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonche' con  i
requisiti definiti nello studio di fattibilita' ovvero nel  documento
preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni
di autorizzazione  ed  approvazione  facenti  riferimento  alla  fase
progettuale precedente; 
    b) per le relazioni di calcolo: 
    1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla  base  dei
calcoli siano coerenti  con  la  destinazione  dell'opera  e  con  la
corretta applicazione delle disposizioni  normative  e  regolamentari
pertinenti al caso in esame; 
    2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con  riferimento
ai diversi componenti, sia stato svolto completamente,  in  relazione
al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di  calcolo
utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare  leggibili,
chiari ed interpretabili; 
    3. verificare la congruenza di tali risultati  con  il  contenuto
delle elaborazioni grafiche  e  delle  prescrizioni  prestazionali  e
capitolari; 
    4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi
ritenuti piu' critici,  che  devono  essere  desumibili  anche  dalla
descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 
    5.  verificare  che  le  scelte  progettuali  costituiscano   una
soluzione idonea  in  relazione  alla  durabilita'  dell'opera  nelle
condizioni d'uso e manutenzione previste; 
    c) per le relazioni specialistiche  verificare  che  i  contenuti
presenti siano coerenti con: 
    1. le specifiche esplicitate dal committente; 
    2. le norme cogenti; 
    3.  le  norme  tecniche  applicabili,  anche  in  relazione  alla
completezza della documentazione progettuale; 
    4. le regole di progettazione; 
    d) per gli  elaborati  grafici,  verificare  che  ogni  elemento,
identificabile sui grafici, sia descritto  in  termini  geometrici  e
che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema  di
identificazione che possa porlo in riferimento  alla  descrizione  di
altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 
    e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e  lo  schema  di
contratto,  verificare  che  ogni  elemento,   identificabile   sugli
elaborati grafici, sia adeguatamente  qualificato  all'interno  della
documentazione prestazionale  e  capitolare;  verificare  inoltre  il
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e  le  clausole  dello
schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
    f) per la documentazione di stima economica, verificare che: 
    1. i costi parametrici assunti alla  base  del  calcolo  sommario
della spesa siano coerenti con la qualita' dell'opera prevista  e  la
complessita' delle necessarie lavorazioni; 
    2. i prezzi unitari assunti come riferimento  siano  dedotti  dai
prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi  dell'articolo
133, comma 8, del codice o dai listini  ufficiali  vigenti  nell'area
interessata; 
    3. siano state sviluppate le analisi per i  prezzi  di  tutte  le
voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 
    4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo
siano coerenti con le analisi dei  prezzi  e  con  i  prezzi  unitari
assunti come riferimento; 
    5. gli elementi di computo metrico estimativo  comprendano  tutte
le opere previste nella documentazione prestazionale e  capitolare  e
corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 
    6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
    7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche
a campione o per categorie prevalenti; 
    8. i totali calcolati siano corretti; 
    9. il  computo  metrico  estimativo  e  lo  schema  di  contratto
individuano la categoria  prevalente,  le  categorie  scorporabili  e
subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di
qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma  11,  del
codice; 
    10.  le  stime  economiche  relative  a  piani  di   gestione   e
manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza
dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie  accettabili
dalla  scienza  in  uso  e  raggiungano  l'obiettivo  richiesto   dal
committente; 
    11. i piani economici e finanziari siano tali  da  assicurare  il
perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario; 
    g) per il piano di sicurezza e di  coordinamento  verificare  che
sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in  essere
durante la realizzazione dell'opera ed in  conformita'  dei  relativi
magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti  gli  aspetti  che
possono  avere  un  impatto  diretto  e   indiretto   sui   costi   e
sull'effettiva cantierabilita' dell'opera, coerentemente  con  quanto
previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81; 
    h) per il quadro  economico  verificare  che  sia  stato  redatto
conformemente a quanto previsto dall'articolo 16; 
    i)  accertare  l'acquisizione  di  tutte   le   approvazioni   ed
autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione. 
 
              Note all'art. 53 
              - Il testo  dell'articolo  133,  comma  8,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “8. Le stazioni  appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente i propri prezzari, con particolare  riferimento
          alle voci di elenco correlate  a  quei  prodotti  destinati
          alle costruzioni, che siano stati soggetti a  significative
          variazioni di prezzo legate  a  particolari  condizioni  di
          mercato. I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il  31
          dicembre di ogni anno  e  possono  essere  transitoriamente
          utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. In  caso  di  inadempienza  da  parte  dei
          predetti soggetti, i  prezzari  possono  essere  aggiornati
          dalle competenti articolazioni territoriali  del  Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate.” 
              - Il testo  dell'articolo  37,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “11.  Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'articolo 118 comma 3, ultimo periodo.”. 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  recante
          “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro”, e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  30
          aprile 2008, n. 101, S.O..