Art. 53 

 

				 
             Garanzia di accesso e di scelta equivalenti 
                   per gli utenti finali disabili 

 
  1. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.
259, e' inserito il seguente: 
  "Art. 73-bis (Garanzia di accesso e di scelta equivalenti  per  gli
utenti finali  disabili).  -  1.  L'Autorita',  ove  opportuno,  puo'
specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico  devono  rispettare
affinche' gli utenti finali disabili: 
  a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica
equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e; 
  b) beneficiare della gamma di  imprese  e  servizi  a  disposizione
della maggior parte degli utenti finali. 
  2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche  per
gli  utenti  finali  disabili,  vengono  predisposte  apparecchiature
terminali che offrono i servizi e le funzionalita' necessarie.".