Art. 53 Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili 1. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: "Art. 73-bis (Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili). - 1. L'Autorita', ove opportuno, puo' specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinche' gli utenti finali disabili: a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e; b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali. 2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalita' necessarie.".