Art. 53 
 
Modificazioni al decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito
                nella legge 14 settembre 2011, n. 148 
 
  1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella  legge
14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola  «in»  e'
sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»; 
      2) dopo le parole  «massimizzare  l'efficienza  del  servizio»,
sono inserite le seguenti: «e istituendo o  designando  gli  enti  di
governo degli stessi»; 
      3) dopo le parole: «Fermo restando il termine di cui  al  primo
periodo del presente comma» sono inserite  le  seguenti:  «che  opera
anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi  previsti
per la riorganizzazione del servizio in ambiti»; 
      4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a
quelle»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  coerenza   con   le
previsioni». 
    b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo le parole «la  delibera  di  cui  al  comma  2»  sono
inserite le  seguenti:  «nel  caso  di  attribuzione  di  diritti  di
esclusiva se il valore economico del servizio  e'  pari  o  superiore
alla somma complessiva di 200.000 euro annui»; 
        b)  le  parole  «adottata  previo»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «trasmessa per un»; 
        c)  le  parole:  «dell'Autorita'»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «all'Autorita'»; 
        d) le parole»che si pronuncia  entro  sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «che  puo'  pronunciarsi  entro  sessanta
giorni»; 
        e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito  o  del
bacino o in sua assenza» sono eliminate; 
        f) alla fine del  primo  periodo,  dopo  le  parole  «di  una
pluralita' di servizi pubblici locali.» sono  inserite  le  seguenti:
«Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente,  l'ente
richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»; 
      2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
parere all'Autorita'»; 
      3) al comma 14 le parole «per le riforme  per  il  federalismo»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»; 
      4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole:  «azienda
in capo alla» sono soppresse. 
      5) Al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma  3,
lettera e) del presente decreto» sono soppresse; 
      6) Dopo il comma 35 e' inserito il seguente: 
      «35-bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 35,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012  n.
1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.  27,  la
verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma  5
e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il  conferimento  della
gestione dei servizi pubblici locali a rete di  rilevanza  economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali  ottimali
e omogenei di cui all'articolo 3-bis  dagli  enti  di  governo  degli
stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».