(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 53)
                              Art. 53. 
                       Cessione dell'esattoria 

 
  La cessione dell'esattoria e' subordinata all'assenso del comune  e
deve essere approvata dal prefetto, sentito l'intendente di  finanza,
previo accertamento dette condizioni richieste dall'art. 18. 
  Il sindaco invita  il  cessionario  a  stipulare  il  contratto  di
esattoria per il  restante  periodo  del  decennio  esattoriale  alle
stesse condizioni del precedente contratto ed a prestare la cauzione,
a meno che quella gia' prestata non venga vincolata a garanzia  della
gestione del cessionario. 
  La cessione ha effetto dalla data di stipulazione del contratto  di
esattoria. Il cessionario risponde di tutti i debiti derivanti  dalla
gestione del cedente, anche se accertati  dopo  la  stipulazione  del
contratto, fatta esclusione  per  le  pene  pecuniarie  inflitte  per
violazioni non ancora accertate alla data della stipulazione stessa.