Art. 53. Cessione dell'esattoria La cessione dell'esattoria e' subordinata all'assenso del comune e deve essere approvata dal prefetto, sentito l'intendente di finanza, previo accertamento dette condizioni richieste dall'art. 18. Il sindaco invita il cessionario a stipulare il contratto di esattoria per il restante periodo del decennio esattoriale alle stesse condizioni del precedente contratto ed a prestare la cauzione, a meno che quella gia' prestata non venga vincolata a garanzia della gestione del cessionario. La cessione ha effetto dalla data di stipulazione del contratto di esattoria. Il cessionario risponde di tutti i debiti derivanti dalla gestione del cedente, anche se accertati dopo la stipulazione del contratto, fatta esclusione per le pene pecuniarie inflitte per violazioni non ancora accertate alla data della stipulazione stessa.