Art. 53.
Sistemazione dei disavanzi  pregressi  degli  enti  autonomi lirici e
                    delle istituzioni assimilate

  Il  Ministero  del  turismo  e dello spettacolo ed il Ministero del
tesoro  accerteranno  la  situazione  economica  e  patrimoniale  dei
singoli  enti  ed  istituzioni  di  cui  all'art.  6,  determinando i
rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.
  Al  risanamento  dei  disavanzi sara' provveduto mediante mutui che
gli  enti  e  le  istituzioni  saranno  autorizzati  a  contrarre con
l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
  L'onere  di  tali  mutui  per capitale, interessi, imposta generale
sull'entrata  e  spese di contratto e registrazione e' a carico dello
Stato.  L'ammortamento  sara'  effettuato  nel  termine  di nove anni
mediante  il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1
luglio 1968.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.