Art. 53. 
                    Modalita' degli inquadramenti 
 
  Colui che abbia superato il giudizio di idoneita' presenta  domanda
di inquadramento  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
comunicazione del risultato del  giudizio,  indicando  la  disciplina
appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio
medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. 
  La  richiesta  motivata  dell'interessato  viene   valutata   dalla
facolta'  in  base  alle  proprie  esigenze  e   nei   limiti   degli
insegnamenti   disponibili.   In   mancanza   di   tali   presupposti
l'inquadramento avra' luogo su deliberazione motivata  del  consiglio
di facolta' sentito l'interessato e parere favorevole  del  Consiglio
universitario   nazionale   su   altra   disciplina   dello    stesso
raggruppamento o di raggruppamento  affine,  avendo  prioritariamente
assicurato l'incremento del numero  dei  corsi  per  discipline  gia'
attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. 
  L'avente  titolo  all'inquadramento  che  svolga  un  incarico   di
insegnamento presenta la  domanda  al  rettore  dell'Universita'  ove
l'incarico stesso e' svolto, restando ivi  assegnato,  qualora  abbia
superato il  giudizio  di  idoneita'  per  lo  stesso  raggruppamento
concorsuale. 
  Il titolare di piu' incarichi ha diritto di optare  per  una  delle
sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal  caso,  il  rettore
della sede universitaria  prescelta  trasmette  copia  della  domanda
ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle  sedi
universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o  gli  altri
incarichi di  insegnamento.  Qualora  l'opzione  riguardi  disciplina
diversa da quella  precedentemente  impartita,  l'accoglimento  della
domanda e' subordinato al motivato parere favorevole  della  facolta'
interessata. 
  Gli assistenti di  ruolo  con  o  senza  incarico  di  insegnamento
possono chiedere di essere assegnati alla facolta'  in  cui  prestano
servizio come  assistenti  di  ruolo.  In  tal  caso  la  domanda  di
inquadramento e' presentata al rettore della sede  universitaria  cui
appartiene la predetta facolta'. Copia della  domanda  e'  trasmessa,
ove sussista  l'incarico  di  insegnamento,  al  rettore  della  sede
universitaria in cui l'incarico e' svolto. 
  Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione  puo'  essere
disposta previo parere  del  Consiglio  universitario  nazionale,  su
motivata richiesta della  facolta'  interessata,  in  relazione  alla
effettiva consistenza degli organici ed al numero degli  insegnamenti
impartiti nella facolta'. Per la  facolta'  di  medicina,  si  terra'
conto della durata del servizio di assistenza  e  cura  prestato  dal
richiedente nella sede. 
  Il disposto dei precedenti quarto e  quinto  comma  si  applica  al
personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del  precedente
art. 50. 
  Nel  caso  di  mancato  accoglimento  delle  loro  richieste,   gli
assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente  alle
categorie di cui al n. 3) del  precedente  art.  50,  possono  essere
chiamati da altre facolta', entro tre anni dalla scadenza del termine
di  presentazione  della  domanda  di  inquadramento,  continuando  a
svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla  qualifica
di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta  di
cui al quinto comma l'assistente di ruolo  con  incarico  puo'  entro
trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta
stessa,  presentare  domanda  alla   facolta'   presso   cui   svolge
l'incarico. 
  Ove, nel termine di tre anni predetto, non sia  intervenuta  alcuna
chiamata,  il  Ministro  della  pubblica  istruzione,   sentiti   gli
interessati e la facolta', assegna con  proprio  decreto  gli  aventi
titolo non chiamati, su conforme parere del  Consiglio  universitario
nazionale, con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di  nuova
istituzione. L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con
le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non  accetti  la
sede  proposta  dal  Ministero.  In  tal  caso  decade  dal   diritto
all'inquadramento come professore associato. 
  Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande, di assegnazione
entro  sessanta  giorni  dal   termine   di   scadenza   della   loro
presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero  della
pubblica istruzione la delibera stessa. 
  Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del  Ministro  della
pubblica istruzione a  decorrere  dal  1  novembre  di  ciascun  anno
accademico. Con lo stesso decreto e disposta l'assegnazione del posto
relativo. Per coloro che superano  il  primo  giudizio  di  idoneita'
l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  Qualora l'avente titolo all'inquadramento  che  abbia  superato  il
giudizio di idoneita' presti  servizio  presso  una  Universita'  non
statale puo' presentare domanda di inquadramento negli stessi termini
e con le  stesse  modalita'  previste  per  le  Universita'  statali,
all'Universita' medesima. 
  L'Universita' non statale puo' deliberare in  merito  all'eventuale
istituzione dei posti di professore associato  su  cui  disporre  gli
inquadramenti. 
  Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli
aspiranti il consiglio di amministrazione  Universita'  non  statale,
sentito il senato accademico, determina i  criteri  di  precedenza  e
preferenza per l'inquadramento. 
  Gli inquadramenti di cui al  precedente  comma  sono  disposti  con
decreto rettorale previa deliberazione delle facolta' competenti. 
  A coloro che non ottengono l'inquadramento  nelle  Universita'  non
statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti  di
ruolo senza incarico o equiparati delle Universita' statali. 
  Gli  incaricati   stabilizzati   che   prestano   servizio   presso
l'Universita' per stranieri di Perugia che conseguono il giudizio  di
idoneita' sono inquadrati presso le Universita' statali, ove vi siano
chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta  alcuna
chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. 
Durante tale periodo conservano il rapporto di  servizio  precedente.
Nel corso del triennio, ovvero dopo  l'inquadramento  nel  ruolo  dei
professori   associati,   essi   possono   presentare   domanda    di
utilizzazione presso l'Universita' per  stranieri  di  Perugia.  Tale
utilizzazione avra' luogo in conformita' delle norme contenute  nella
legge 16 aprile 1973, n. 181 e nello statuto dell'Universita'  stessa
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1978,
n. 1032. 
  Gli insegnamenti attivati per  incarico  a  seguito  di  convezione
stipulata dall'Universita'  con  altri  enti,  continuano  ad  essere
affidati per incarico ai rispettivi  titolari,  qualora  non  abbiano
titolo a partecipare ai giudizi di idoneita',  fino  all'espletamento
della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che
hanno titolo  a  partecipare  ai  giudizi  di  idoneita'  di  cui  al
precedente art.  50  conservano  altresi'  lo  stesso  incarico  fino
all'espletamento dell'ultima  tornata  cui  possono  essere  ammessi.
Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri gia' previsti dalla
convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla  scadenza
della  medesima.  Resta  altresi'   confermato   l'obbligo   per   le
Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme  a  tal  fine
percepite.