ART. 53. (Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo) Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza. Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 1980-1981, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette Accademie. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli ami, scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3123. I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981. Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarita' non venga istituito, il docente e' utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarate corrispondente o affine in base a tabelle definite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo e' utilizzato in attivita' didattiche integrative. Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1982-1983. A partire dall'anno scolastico 1982-1983 le modalita' di istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.