ART. 53.
     (Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo)

  Gli   insegnanti  incaricati  negli  anni  scolastici  1979-1980  o
1980-1981  presso  i  corsi  speciali delle Accademie di belle arti e
dell'Accademia  nazionale  di  danza,  sono  immessi  nei  ruoli  del
personale  docente,  rispettivamente  delle Accademie di belle arti e
dell'Accademia nazionale di danza.
  Analogamente  sono  immessi  nei  ruoli del personale docente delle
Accademie   di   belle  arti  gli  insegnanti  incaricati,  nell'anno
scolastico  1980-1981,  presso  le  scuole  libere  del  nudo  e  gli
insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio
nelle   scuole   superiori   degli  artefici  annesse  alle  predette
Accademie.
  Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti
di  ruolo  nello  stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o
artistica   che  abbiano  prestato  servizio  negli  ami,  scolastici
1979-1980  o  1980-1981  nei  corsi speciali ai sensi della ordinanza
ministeriale  4  agosto  1978  o nelle scuole libere del nudo e nelle
scuole  superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti
ai  sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero
3123.
  I  docenti  immessi  in  ruolo  ai sensi del presente articolo sono
assegnati  alla  sede  presso  la  quale  prestano servizio nell'anno
scolastico 1980-1981.
  Qualora  negli anni successivi il corso speciale di titolarita' non
venga   istituito,  il  docente  e'  utilizzato  presso  la  medesima
Accademia  in  corso  speciale  dichiarate corrispondente o affine in
base  a  tabelle  definite  dal  Ministro  della pubblica istruzione,
sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera
del  nudo  non  venga istituita, il docente di ruolo e' utilizzato in
attivita' didattiche integrative.
  Le  immissioni  in  ruolo  ai sensi del presente articolo decorrono
dall'anno scolastico 1982-1983.
  A   partire   dall'anno   scolastico   1982-1983  le  modalita'  di
istituzione  e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono
stabilite  dal  Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi
in ruolo ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico
del  personale docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia
nazionale di danza.