Art. 53 
                               Ricavi 
 
  1. Sono considerati ricavi: 
    a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni  di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa; 
    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi  quelli  strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 
    c) i corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra  i  beni
al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
    d) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,  anche  in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui
alle precedenti lettere; 
    e) i contributi in denaro, o  il  valore  normale  di  quelli  in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; 
    f) i contributi in conto esercizio dello Stato e  di  altri  enti
pubblici spettanti a norma di legge. 
  2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni  di
cui  al  comma  1  destinati  al  consumo   personale   o   familiare
dell'imprenditore o assegnati ai soci.