(Regolamento di polizia mortuaria- art. 53)
                              Art. 53. 
  1. I registri indicati nell'art. 52 debbono  essere  presentati  ad
ogni richiesta degli organi di controllo. 
  2. un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad  ogni  fine
anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio  di
custodia.