Art. 53 (a).
                             Motoveicoli
  1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote,
e si distinguono in:
    a) motocicli: veicoli a  due  ruote  destinati  al  trasporto  di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
    b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
    c)  motoveicoli  per  trasporto  promiscuo:  veicoli  a tre ruote
destinati al trasporto di persone e  cose,  capaci  di  contenere  al
massimo quattro posti compreso quello del conducente;
    d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
    e)  mototrattori:  motoveicoli a tre ruote destinati al traino di
semirimorchi. (( Tale classificazione deve essere ))
(( abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del     ))
(( tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono ))
(( essere abbinati a ciascun mototrattore; ))                      ))
    f) motoveicoli per  trasporti  specifici:  veicoli  a  tre  ruote
destinati   al   trasporto  di  determinate  cose  o  di  persone  in
particolari   condizioni   e   caratterizzati   dall'essere    muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
    g)   motoveicoli   per   uso   speciale:   veicoli  a  tre  ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli  stessi;  su  tali  veicoli  e'  consentito  il  trasporto  del
personale  e  dei  materiali  connessi  con  il ciclo operativo delle
attrezzature;
    h) quadricicli a motore: veicoli a  quattro  ruote  destinati  al
trasporto  di  cose  con  al  massimo una persona oltre al conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale,  la
cui  massa  a  vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa
delle batterie se a  trazione  elettrica,  capaci  di  sviluppare  su
strada   orizzontale  una  velocita'  massima  fino  a  80  km/h.  Le
caratteristiche costruttive sono  stabilite  dal  regolamento.  Detti
veicoli,  qualora  superino  anche uno solo dei limiti stabiliti sono
considerati autoveicoli.
  2.  Sono,  altresi',  considerati  motoveicoli  i   motoarticolati:
complessi   di  veicoli,  costituiti  da  un  mototrattore  e  da  un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere (( d), f) e
g) )) .
  3.  Nel  regolamento  sono  elencati  i  tipi  di  motoveicoli   da
immatricolare  come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale.
  4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza,  4,00  m
di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non puo' eccedere 2,5 t.
  5.  I  motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5
m.
  6.  I motoveicoli di cui alle lettere (( d), e), f) e g) )) possono
essere attrezzati con un numero di posti, per le persone  interessate
al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 23 del D.Lgs. n. 360/1993.