Art. 53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonche' le prescrizioni, le modalita' ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma. 3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonche' ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto. 4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, puo' presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 (a), la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta. 5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (b), dopo le parole: "formalita' doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331". ___________________ (a) Il testo del punto 3 dell'art. 6 del R.D., 29 luglio 1927, n. 1814, recante: "Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreo-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club d'Italia.", e' il seguente: "Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'Ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione: 1 -2 (omissis) ; 3 il titolo, in originale o in copia autenticata, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta', il quale puo' essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichairazione, autenticata, in carta lubera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo". (b) Il testo del comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia adempiuto alle formalita' doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine".