Art. 53 
                       Vigilanza regolamentare 
 
  1. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del  CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 
a) l'adeguatezza patrimoniale; 
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
c) le partecipazioni detenibili; 
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. 
  2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1  possono  prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad  autorizzazione  della
Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche
   per esaminare la situazione delle stesse; 
b) ordinare la convocazione degli  organi  collegiali  delle  banche,
   fissandone  l'ordine  del  giorno,  e  proporre  l'assunzione   di
   determi- nate decisioni; 
c) procedere direttamente alla convocazione degli  organi  collegiali
   delle banche quando gli organi competenti non abbiano  ottemperato
   a quanto previsto dalla lettera b); 
d) adottare, ove la situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici
   nei confronti di singole banche per le materie indicate nel  comma
   1. 
  4. Le banche devono rispettare, per la concessione  di  credito  in
favore di soggetti a loro collegati  o  che  in  esse  detengono  una
partecipazione rilevante al capitale, i limiti indicati  dalla  Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del  CICR.  Tali  limiti
sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della  banca
e alla partecipazione in essa detenuta dal  soggetto  richiedente  il
credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche  e
i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attivita' bancarie.