Art. 53. Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali 1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali. 2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.