Art. 53. 
Istituzione  delle  scuole  statali  e  delle  istituzioni  educative
                               statali 
 
  1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie  e
secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti
secondo le  norme  degli  articoli  successivi,  sentite  le  regioni
interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita'  di
programmazione regionale. Restano ferme le  competenze  dei  consigli
scolastici provinciali. 
  2. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono
istituiti con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.